Art 2612. I consorzi destinati a svolgere attività con i terzi, cd consorzi con attività esterna, gli amministratori (a cui è stata attribuita la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio e i relativi poteri) devono depositare un estratto del contratto per l’iscrizione presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo dove l’ufficio ha sede. Le persone che hanno la direzione del consorzio sono tenute a redigere annualmente la situazione patrimoniale del consorzio osservando le norme previste per il bilancio di esercizio della spa e a depositarla presso l’ufficio de registro delle imprese. Il fondo consortile costituisce il patrimonio autonomo del consorzio, ed è destinato a garantire il soddisfacimento dei creditori del consorzio e solo da questi è aggredibile fin quando dura il consorzio. I creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul  fondo medesimo.

Le obbligazione consortili sono regolate dall’art 2615 e si distinguono:

– obbligazioni assunte in nome del consorzio dai suoi rappresentanti, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile,

– obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati che rispondono  solidalmente con fondo consortile.

In caso di insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell’insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

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