L’incarico al revisore o alla società di revisione (art. 2409 quater) viene inizialmente conferito dall’atto costitutivo e successivamente dall’assemblea, la quale deve sentire il collegio sindacale , il cui parere, peraltro, non risulta essere vincolante. A tutela dell’indipendenza dei revisori, all’atto della nomina deve essere determinato il compenso per l’intera durata dell’incarico. Tale durata, come per i sindaci, è di tre esercizi e, nel silenzio della norma, l’incarico può essere eventualmente rinnovato a più riprese.
Ancora a tutela dell’indipendenza, la stessa norma dispone che l’incarico è revocabile soltanto per giusta causa, sentito il collegio sindacale e la relativa deliberazione è sottoposta all’approvazione del tribunale, sentito il revisore o la società di revisione in questione.
Figurano come cause di ineleggibilità e di decadenza quelle dettate per i membri del consiglio sindacale, alle quali si aggiunge l’essere sindaco della società o delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo (art. 2409 quinquies). Lo statuto può aggiungerne di ulteriori, come può aggiungere cause di incompatibilità o particolari requisiti concernenti la specifica qualificazione professionale del soggetto incaricato del controllo contabile.