I conferimenti
I conferimenti sono le prestazioni cui le parti del contratto di società si obbligano. Sono i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale delle società. La loro funzione è quella di dotare la società del capitale di rischio iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa. Col conferimento ciascun socio destina stabilmente parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio d’impresa: corre il rischio di non ricevere alcuna remunerazione per l’apporto se la società non consegue utili. Corre anche il rischio di perdere tutto o in parte il valore del conferimento se la società subisce perdite.
Il conferimento è obbligatorio per ciascun socio. Diversi possono essere da socio a socio sia l’oggetto sia l’ammontare del conferimento. L’oggetto dei conferimenti possono essere costituiti da beni e servizi: denaro, beni in natura trasferiti in proprietà o anche concessi in semplice godimento alla società; prestazioni in attività lavorativa e via dicendo. Quindi può costituire oggetto di conferimento ogni entità valutabile economicamente che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento dell’attività di impresa. Tuttavia la disciplina dei conferimenti è specificatamente dettata per i singoli tipi di società. Ad esempio nelle società di capitali e nelle società cooperative è espressamente stabilito che non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi.
Patrimonio sociale e capitale sociale
Il patrimonio sociale è il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente è costituito dai conferimenti eseguiti o promessi dai soci; successivamente subisce variazioni qualitative e quantitative in relazione alle vicende economiche della società. La consistenza del patrimonio sociale (attività e passività) è accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Il patrimonio netto è la differenza positiva tra attività e passività. Il patrimonio sociale costituisce la garanzia principale od esclusiva dei creditori della società; principale, se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci col proprio patrimonio; esclusiva se si tratta di un tipo di società nel quale per le obbligazioni sociali risponde solo la società col proprio patrimonio.
Il capitale sociale nominale è una cifra che esprime il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall’atto costitutivo della società. Esso rimane immutato nel corso della vita della società fin quando, con modifica dell’atto costitutivo, non se ne decide l’aumento (per nuovi conferimenti) o la diminuzione (per perdite). E’ quindi un valore storico. Assume due funzioni: la funzione vincolistica e la funzione organizzativa.
Funzione vincolistica: la cifra del capitale sociale indica la frazione del patrimonio netto non distribuibile fra i soci e perciò assoggettata da un vincolo di stabile destinazione all’attività sociale. E proprio per evidenziare la descritta funzione vincolistica del capitale sociale nominale, la cifra dello stesso è iscritta in bilancio fra le passività, insieme ai debiti della società. La funzione vincolistica del capitale sociale si risolve per i creditori in un margine di garanzia patrimoniale supplementare. Essi possono fare affidamento, per soddisfare i propri crediti, su un attivo patrimoniale eccedente le passività; ed eccedente le passività per un valore corrispondente almeno all’ammontare del capitale sociale.
Funzione organizzativa: il capitale sociale nominale è termine di riferimento per accertare periodicamente, tramite il bilancio di esercizio, se la società ha conseguito utili o ha subito perdite. Vi è infatti un utile se dal bilancio risulta che le attività superano le passività aumentate del capitale sociale nominale. Inoltre il capitale sociale nominale ha anche la funzione di misurazione di alcune fondamentali situazioni soggettive dei soci, sia di carattere amministrativo (diritto di voto) sia di carattere patrimoniale (diritto agli utili ed alla quota di liquidazione). Tali diritti spettano a ciascun socio in misura proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritto.