L’art. 2464 ripete in parte prescrizione poste con riferimento alla s.p.a.:
- il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale (co. 1).
- se nell’atto costitutivo non viene stabilito diversamente, i conferimenti deve farsi in denaro (co. 3).
- per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli artt. 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione (co. 5).
A parte questo, tuttavia, l’art. 2464 si discosta notevolmente dalla disciplina dettata per i conferimenti della s.p.a. Il riformatore, tra le altre cose, ha inteso dare una definizione di carattere generale di quali siano le entità concretamente conferibili: l’art. 2464 co. 2, infatti, dispone che possono essere conferiti tutti gli elementi dell’attivo suscettibili di valutazione economica :
- l’elemento dell’attivo richiama la necessità che il conferimento si traduca in un apporto di ricchezza.
- la suscettibilità a fare oggetto di valutazione economica lascia aperto il campo alla ricerca di un particolare indice di patrimonialità.