L’art. 2329 pone tre condizioni per la costituzione della società:
- che sia sottoscritto per intero il capitale sociale.
- che siano rispettate le previsioni degli artt. 2342 e 2343.
- che sussistano le autorizzazione e le altre condizioni che siano richieste dalle leggi speciali per la costituzione.
Dato che l’integrale sottoscrizione del capitale è richiesta al fine di assicurare l’impegno da parte di tutti i soci, sono vietate:
- le sottoscrizioni simulate, che darebbero luogo ad una copertura solamente apparente.
- le sottoscrizioni condizionate, che minerebbero la certezza della sottoscrizione.
Il rispetto degli artt. 2342 e 2343 comporta:
- quanto ai conferimenti di crediti o di beni in natura, la necessità che essi siano stimati e che siano eseguiti subito per intero.
- quanto ai conferimenti in denaro, la necessità che essi siano versati almeno parzialmente (minimo venticinque percento). Nel caso però in cui il costituente sia un solo soggetto, il versamento dovrà essere subito eseguito per intero.
Tale versamento deve essere fatto presso una banca (art. 2342) e assume le caratteristiche di un deposito doppiamente vincolato (art. 2331 co. 4), dal momento che:
- le somme in questione non possono essere consegnate agli amministratori se essi non provano l’avvenuta iscrizione della società nel registro delle imprese.
- il versante non può ritirare la somma versata, salvo chiaramente il caso in cui dimostri che la sua partecipazione è invalida o che il contratto sociale è nullo o si è caducato, cosa che di norma si verifica se entro novanta giorni dalla stipulazione dell’atto costitutivo l’iscrizione non abbia avuto luogo.
Mentre le due precedenti condizioni emergono dal contenuto stesso dell’atto costitutivo o dai suoi allegati, quest’ultima dipende da un intervento esterno e successivo. Come dice la norma, comunque, deve trattarsi di autorizzazioni per la costituzione della società , non quindi di quelle autorizzazioni eventualmente richieste solo per l’esercizio di determinate attività.
Alcune leggi speciali, in effetti, subordinato la costituzione della società, in quanto abbia un particolare oggetto, ad un’autorizzazione governativa o di altra autorità (es. per le società aventi ad oggetto l’esercizio dell’attività bancaria, la legge bancaria pone l’autorizzazione della Banca d’Italia come condizione per dare corso al procedimento per l’iscrizione nel registro delle imprese).