Compiuta la liquidazione, i liquidatori redigono il bilancio finale con il piano di riparto, indicando la parte spettante ad ogni azione (ad ogni socio nella s.r.l.) nell’eventuale divisione dell’attivo (art. 2492 co. 1). Tale bilancio, sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, viene depositato presso il registro delle imprese (co. 2).
Nei novanta giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori (co. 3). Tutti i reclami vengono riuniti in un unico giudizio, nel quale tutti i soci hanno diritto di intervenire, e la trattazione della causa inizia solo dopo il decorso del termine predetto (co. 4).
Se nessun reclamo viene proposto nel termine, il bilancio si intende tacitamente approvato e i liquidatori, salvo l’obbligo di provvedere alla distribuzione dell’attivo, di fronte ai soci sono liberati (art. 2493 co. 1). Indipendentemente dalla decorrenza del termine, la quietanza rilasciata per l’ultima quota di riparto senza riserva importa l’approvazione del bilancio (co. 2).
Le somme spettanti ai soci e non riscosse entro i novanta giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito di bilancio debbono essere depositate presso una banca (dubbi su quale sia tale banca) con l’indicazione del nome e cognome del socio (art. 2494).
A questo punto la società viene cancellata dal registro delle imprese (art. 2495 co. 1), venendo così ad essere estinta, a prescindere dal fatto che qualche creditore sia ancora rimasto insoddisfatto. Esso, tuttavia, può agire (co. 2):
- nei confronti dei soci fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
- nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.
I libri sociali debbono essere depositati e conservati per dieci anni presso l’ufficio del registro delle imprese e chiunque può esaminarli anticipando le spese (art. 2496).