Caratteri generali della liquidazione coatta amministrativa
La liquidazione coatta amministrativa è disposta dall’autorità amministrativa per alcune imprese come le imprese di assicurazione o bancarie, le società cooperative, le società fiduciarie, di intermediazione mobiliare, di gestione di fondi comuni di investimento. A differenza dalle altre procedure concorsuali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta, oltre che per la crisi economica dell’impresa anche per altri motivi quali l’irregolare funzionamento dell’impresa o l’esistenza di ragioni di pubblico interesse che impongano la soppressione dell’ente.
Pertanto quando il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa è determinato da ragioni diverse dalla crisi economica dell’impresa lo scopo cui il provvedimento tende non è la soddisfazione paritetica dei creditori ma la soppressione dell’ente. E’ chiaro però che in questi casi la soddisfazione paritetica dei creditori diventa un presupposto necessario per realizzare lo scopo della soppressione dell’ente.
L’inserimento della liquidazione coatta amministrativa nella legge fallimentare accanto alle altre procedure concorsuali sembrerebbe quindi giustificata solo nel caso in cui essa venga disposta a conseguenza di una crisi economica dell’impresa. Tuttavia tale inserimento determina una estensione di alcune regole del concorso a tutte le ipotesi di liquidazione coatta amministrativa. Solo nel caso in cui la liquidazione sia disposta per crisi economica dell’azienda e tale crisi venga giudizialmente accertata (come vedremo dopo) vengono estese ad essa le norme che regolano gli atti compiuti dal debitore con pregiudizio dei creditori prima della messa in liquidazione e i reati fallimentari.
Rapporti con le altre procedure concorsuali
Per quanto riguarda i rapporti tra la liquidazione coatta amministrativa e le altre procedure concorsuali, in particolare il fallimento, valgono le seguenti regole:
a) per le imprese per le quali è prevista la liquidazione coatta amministrativa il fallimento può essere dichiarato solo dove la legge lo ammette. Pertanto può essere dichiarato il fallimento per le società cooperative che esercitano attività commerciale ma non per le imprese di assicurazione (per le quali la legge esclude l’assoggettamento alle procedure concorsuali ad eccezione della liquidazione coatta amministrativa.
b) nel caso la legge ammetta il fallimento vige il principio della prevenzione e quindi la dichiarazione di fallimento esclude la liquidazione coatta e viceversa.
c) quando il fallimento non è ammesso dalla legge o quando è ammesso ma l’impresa è stata già sottoposta a liquidazione coatta in sostituzione della dichiarazione di fallimento abbiamo una diversa procedura, l’accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Tale procedura ha l’effetto di rendere applicabile anche alla liquidazione coatta le norme del concorso dirette a tutelare i creditori contro gli atti compiuti precedentemente dal debitore che hanno determinato la violazione della par condicio, nonché le norme in tema di reati fallimentari.
Vediamo quindi come la differenza sostanziale tra fallimento e liquidazione coatta non sta tanto nella posizione degli interessati (debitore, creditore, terzi) ma nella procedura stessa e quindi nelle modalità di attuazione del concorso. Tali differenze nascono dal fatto che il fallimento è una procedura che si attua totalmente nell’ambito giurisdizionale mentre la liquidazione coatta è una procedura che si svolge nell’ambito amministrativo riservando all’autorità giudiziaria solo l’accertamento dell’eventuale stato di insolvenza e la risoluzione di eventuali conflitti.
Funzioni giurisdizionali nella liquidazione coatta e attività amministrativa
Le funzioni giurisdizionali nella procedura di liquidazione coatta sono limitate quindi all’accertamento dello stato di insolvenza, alla risoluzione delle controversie relative alla formazione dello stato passivo, alla risoluzione delle impugnazioni proposte con il bilancio di liquidazione e il piano di riparto dell’attivo, all’approvazione del concordato (e alla sua risoluzione o annullamento). Tutte le altre funzioni inerenti alla liquidazione coatta amministrativa sono quindi svolte dall’autorità amministrativa e dagli organi da essa nominati e di conseguenza è atto della pubblica amministrazione il provvedimento che ordina la liquidazione ed è organo amministrativo il commissario liquidatore, spettano alla pubblica amministrazione la vigilanza sull’operato del commissario liquidatore e le altre funzioni che nel fallimento spettano al comitato dei creditori e al giudice delegato.
Pertanto l’emanazione del provvedimento che determina la liquidazione coatta è un atto di valutazione della p.a. che può essere solo provocato dai creditori o altri interessati in quanto è compito della p.a. valutare l’esistenza dei presupposti per dar luogo al provvedimento. Di fronte alla eventuale inerzia della p.a. o di fronte al suo rifiuto di provvedere possono essere esperiti i rimedi concessi per la violazione di interessi legittimi da parte della p.a. e tali rimedi possono essere esperiti anche nel caso in cui la p.a. adotti tale provvedimento al di fuori delle ipotesi previste dalla legge.