Considerazioni analoghe valgono per l’art. 2258 che prevede il subentro dell’acquirente nei contratti stipulati dal cedente e pendenti al momento dell’alienazione. Infatti se oggetto di disciplina fosse soltanto il trasferimento di un mero complesso di beni, un automatico subentro in questi contratti non avrebbe senso. Il legislatore, tuttavia, non può trascurare il dato di fatto che il complesso dei beni è organizzato in funzione dell’esercizio dell’attività d’impresa, quindi, in tale ottica, il passaggio dei contratti diventa un elemento naturale nel passaggio dell’azienda.

Perché si abbia subentro nei contratti deve trattarsi di contratti pendenti, ovvero di contratti a prestazioni corrispettive nei quali, al momento della cessazione, nessuna delle sue parti abbia compiutamente eseguito le rispettive prestazioni. Nel caso in cui una parte abbia già interamente dato esecuzione al contratto, infatti, saremmo in presenza di un semplice debito o credito residuo.

Andiamo in concreto ad analizzare i commi:

  • co. 1: se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale . Sembra da condividere l’interpretazione per cui il carattere personale è rilevante dal punto di vista non del terzo acquirente, ma dell’alienante, e quindi anche dell’acquirente, dell’azienda.
  • co. 2: il terzo acquirente può recedere dal contratto entro tre mesi dalla notizia del trasferimento, se sussiste una giusta causa . I motivi costituenti causa di recesso possono avere carattere obiettivo, personale o contingente.

Il fatto che il terzo contraente abbia una giusta causa di recesso, può significare che l’alienazione compiuta prima di dare esecuzione a quel contratto renda configurabile un inadempimento contrattuale dell’alienante nei confronti del terzo (risoluzione del contratto per inadempimento).

  • co. 3: le stesse disposizioni si applicano anche nei confronti dell’usufruttuario e dell’affittuario per la durata dell’usufrutto e dell’affitto.

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