Relativamente all’amministrazione valgono le stesse regole della società semplice. Oltre agli obblighi derivanti dall’incarico ricevuto, gli amministratori sono tenuti:
- ad indicare negli atti e nella corrispondenza sociale la sede della società e l’ufficio del registro presso cui è iscritta (art. 2250).
- ad effettuare le pubblicazioni secondo le modalità già viste (art. 2300).
- a tenere i libri e le altre scritture contabili previste dall’art. 2214 (art. 2302).
L’inosservanza dei primi due obblighi è punita con una semplice sanzione amministrativa, mentre l’inosservanza dell’ultimo, in caso di fallimento della società, determina delle sanzioni penali a carico dell’amministratore.
Relativamente alla rappresentanza della società, vale la regola per cui l’amministratore che è investito di essa può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale. In questo caso, tuttavia, l’amministratore che ha rappresentanza risulta dalle pubblicazioni effettuate, dalle quali devono farsi risultare pure le limitazioni poste ai poteri conferiti, altrimenti queste sono inopponibili ai terzi (art. 2298).