A fini amministrativi è prescritto il deposito di un’esemplare o copia dell’opera presso l’ufficio della proprietà letteraria e artistica alle dipendenze del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio. Per i film la registrazione si attua nel registro pubblico speciale per i film tenuto da Società Italiana degli Autori ed Editori. In questi registri possono esser registrati gli atti di trasferimento dei diritti d’autore o costituzione di diritti frazionari. Gli atti di disposizione del diritto d’autore inter vivos debbono esser provati per iscritto. Tra essi merita considerazione il contratto di edizione con cui l’autore concede all’editore il diritto di pubblicare l’opera per suo conto e a proprie spese e in cambio l’editore riproduce l’opera, la vende, paga il costo pattuito. Può riguardare anche un’opera futura. L’autore può chiedere la risoluzione se l’editore non pubblichi l’opera nel tempo stabilito. Il contratto di rappresentazione fa si che l’autore per le opere drammatiche e in generale destinate alla rappresentazione concede la facoltà di riproduzione ad un altro contraente in cambio di compenso; per le opere musicali il contratto prende il nome di contratto di esecuzione.