Il titolari dei dir sul marchio registrato può promuovere azione di contraffazione contro chi violi il dir di esclusiva, chiedendo l’ inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’ uso di quanto costituisca contraffazione. Prima dell’ esercizio dell’ azione di contraffazione o anche nel corso del giudizio possono chiedersi, quali misure cautelari, la descrizione o il sequestro dei prodotti portanti il marchio contraffatto o dei mezzi di loro produzione. Il titolare può chiedere la distruzione delle parole, delle figure e dei segni con i quali la contraffazione è commessa l’ autorità giudiziaria potrà anche disporla ove lo ritenga conveniente. Tali misure non potranno, però, essere in nessun caso adottare nei confronti di chi abbia acquistato le cose costituenti violazione e ne faccia uso personale e domestico.
Infine, il titolare dei dir sul marchio avrà dir al risarcimento del danno che abbia a subire quando ricorra colpa grave o dolo del contraffattore. La tutela accordata al titolare del marchio attraverso l’ azione di contraffazione è molto ampia ed oltretutto con una elencazione di attività che si ritiene non tassativa. Una tutela copre anche il marchio non registrato. E’ il caso del cd. pseudo del marchio. Chi abbia usato un marchio in un mercato senza registrarlo, può continuare ad usarlo in quello stesso spazio economico, anche se altri ne faccia registrazione. L’ uso e la notorietà locali sono infatti considerati sufficienti si conservi nel suo ambito e trovi tutela, anche giudiziaria, in quei limiti.