Al fine di determinare sia la quota disponibile (di cui può disporre liberamente il testatore) sia la quota riservata ai legittimari si procede alla riunione fittizia :
si forma una massa di tutti i beni che appartenevano al defunto al tempo della morte (il c.d. relictum) detraendo i debiti e, infine, si aggiunge il valore dei beni di cui il defunto durante la sua vita ha disposto a titolo di donazione(liberalitĂ ).
relictum – debiti + donatum = asse ereditario
Sull’asse così formato si calcola il valore di cui il testatore poteva liberamente disporre e di conseguenza anche le quote riservate ai legittimari a seconda di quali e quanti legittimari concorrono.
Il valore dei beni relitti e dei beni donati deve calcolarsi con riferimento al tempo dell’apertura della successione.
Per esempio: se il de cuius in vita ha un patrimonio di 100 e dona ai terzi prima 10 e poi 50; morendo lascia un patrimonio di 40 all’unico figlio. Si avrĂ :
40 di relictum –Â 0 di debiti +Â 60 di donatum =Â 100 di asse ereditario o Massa
poichè l’unico figlio/erede ha diritto a metĂ del patrimonio così calcolato: 100 : 2 = 50 pari alla quota di riserva. Pertanto, 50 è la quota di riserva, ossia l’ereditĂ legittima spettante al figlio. Ma dato che il padre defunto gli ha riservato 40, la quota di riserva del figlio risulta così lesa.
Quindi il figlio/erede potrĂ agire, esercitando l’azione di riduzione contro l’ultima donazione per il valore di 10, che andranno ad aggiungersi ai 40 per dare 50 di legittima.
Il legittimario che si ritenga leso da disposizioni o atti che dispongono del patrimonio del defunto in misura eccedente rispetto a quella consentita per legge vanta il diritto di legittima, che gli consente di agire in giudizio per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive e reintegrare la quota di legittima a lui spettante. Infatti la legge garantisce al legittimario una quota di legittima detta anche quota di riserva della massa fittizia formata dai beni presenti nell’asse ereditario e dai beni donati in vita dal de cuius – massa di relitto + donazioni.
Quindi il testatore può disporre solo della quota disponibile, cioè di quella parte di patrimonio di cui può disporre liberamente a favore di chiunque per atto tra vivi o per testamento, mentre la quota di riserva deve pervenire necessariamente ai legittimari.
In questo senso la successione dei legittimari è detta anche successione necessaria in quanto si attua anche contro atti di disposizione del de cuius, lesivi appunto della quota di legittima.
La quota di riserva è intangibile non può essere limitata o esclusa dal testatore, il quale non può nemmeno imporre su di essa pesi o condizioni.
Il legittimario pretermesso
Quando il testatore ha volontariamente disposto dell’eredità mediante disposizioni che non includono il legittimario, si dice Pretermesso in quanto non ha la posizione di chiamato all’eredità .
Pertanto, il legittimario preferito dovrà esercitare l’azione di riduzione, al fine di ridurre le disposizioni testamentarie lesive della sua quota. L’azione di riduzione è volta al recupero della sua quota e riconoscimento della qualità di erede legittimo.