Risarcimento del danno

Chi è responsabile a norma dell’art.2043 o a titolo di responsabilità oggettiva deve risarcire il danno.

Nell’ambito della responsabilità extracontrattuale c’è distinzione perché risarcibile sia il danno patrimoniale, sia il danno non patrimoniale.

La natura del danno dipende dalla natura del valore leso. Quando leso è un valore suscettibile di valutazione economica sarà patrimoniale. Sarà non patrimoniale quando viene leso un valore riguardante la persona umana , protetto dalla Costituzione e non suscettibile di valutazione economica.

 Danno patrimoniale derivante da illecito civile

Funzione riparatoria (=reintegrativa, compensativa). Non ha quindi una funzione primaria di sanzionare il responsabile. Ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si trovava prima dell’illecito. Questo risultato può raggiungersi in due modi:

  1. risarcimento in forma specifica: consiste nel materiale ripristino dello stato di      cose alterato dall’illecito=art.2058. Es. abbattuto un muro di confine illegittimamente, dovrà essere ricostruito.

Non sempre può essere richiesto, occorrono due condizioni:

– sia possibile

– non sia eccessivamente oneroso per il danneggiante.

Per la possibilità si dovrà vedere caso per caso: non sarà possibile nell’ipotesi di lesione permanente alla persona.

Ci sono casi che pur essendo materialmente possibile, non è concesso perché materialmente troppo oneroso: il sacrificio economico supera il valore economico da corrispondere in base al risarcimento per equivalente. Es. incidente stradale dove viene danneggiata una vecchia macchina di scarso valore commerciale (1000 euro) e le riparazioni costano 4000 euro. In questo caso si applica la regola dell’eccessiva onerosità e il danneggiato potrà avere solo il valore della macchina (nell’es. Saranno rimborsabili anche le spese di rottamazione e di matricolazione).

  1. Risarcimento per equivalente: avviene mediante la corrispondenza di una somma di denaro il cui ammontare si determina ex art.2056 secondo le disposizioni artt.1223,1226,1227  cod.civ. (=regole responsabilità per inadempimento).

Una differenza è che l’art.2056 rinvia a norme di responsabilità contrattuale, ma non a tutte: manca il rinvio all’art.1225 (=danni prevedibili, salvo inadempimento doloso).

La conseguenza è che sono risarcibili tutti i danni prevedibili o meno, indipendentemente da dolo o colpa. Specifica è poi la norma del 2°comma, art.1256 secondo la quale il  lucro cessante (mancato guadagno) è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Il principio guida è quello per cui il lucro cessante è risarcibile quando sulla base della proiezione nel futuro di situazioni già esistenti appaia ragionevole prevedere il danno.

Il danno emergente invece può essere non solo un danno presente ma anche un danno futuro. Es.soggetto subisce invalidità permanente tale da renderlo mobile al lavoro: a titolo di danno emergente spettano non solo le spese mediche per le cure, ma anche ed eventualmente le spese mediche future che l’infortunato dovrà sostenere.

E’ spesso importante una regola, non scritta, ma pacifica: compensatio lucri cum danno=qualora il danneggiato riceva dall’illecito oltre che il danno anche un vantaggio, dall’ammontare del danno si sottrae il vantaggio. Risponde alla funzione riparatoria, non può arricchire il danneggiato.

Es. Tizio, vicino di casa di Caio, uccide il gatto di Caio un attimo prima che si mangi il canarino di Caio=a Caio non spetta il valore del gatto, ma il valore risultante dal valore del gatto-il valore del canarino.

Es. soggetto subisce un infortunio che provoca lesioni personali=si deve sottrarre quanto ha ricevuto dalla polizza infortuni? Caso di monte cagionato da illecito: dall’ammontare dovuto al coniuge si deve detrarre la pensione di reversibilità? Il proprietario dell’appartamento, a causa di lavori di ristrutturazione eseguiti senza opportune cautele nell’appartamento subisce danni alla pavimentazione e bisogna rifarla: va rimborsato l’intero costo del pavimento fatto a nuovo?

La Cassazione adotta un criterio abbastanza restrittivo: questa regola può trovare applicazione solo quando il danno e il vantaggio derivino entrambe dal rapporto diretto ed immediato dallo stesso fatto. Non opera quando derivano quindi da titoli diversi.

Quindi nel primo caso non si detrae perché il titolo è diverso, uguale per la pensione di reversibilità. Nel terzo esempio si applica la regola: se la pavimentazione non era nuova, il rimborso del rifacimento integrale comporterebbe un arricchimento del danneggiato: la giurisprudenza detrae una % equitativa pari alla differenza di valore tra pavimento a nuovo e pavimento preesistente.

Lascia un commento