La rinunzia è un atto formale (o solenne), tramite il quale l’erede non accetta l’eredità perdendo il diritto con effetto retroattivo come se mai fosse stato chiamato 521 cc.
La rinunzia si fa con dichiarazione scritta, a pena d’inefficacia, ricevuta dal notaio o dal cancelliere della pretura competente per territorio 519/1c, pertanto è richiesta la capacità di agire.
La rinunzia è un atto puro in quanto non può essere sottoposta a termine o a condizione; né può essere parziale a pena di nullità (deve quindi essere totale).
L’erede decade dal diritto di rinunziare ed è considerato erede puro e semplice nelle seguenti ipotesi:
– ha sottratto o nascosto beni ereditari;
– se, essendo nel possesso dei beni ereditari, non ha compiuto l’inventario entro tre mesi dal giorno dell’apertura della successione;
– se, essendo nel possesso dei beni ereditari, ha compiuto l’inventario ma non ha fatto la relativa dichiarazione di accettazione nel termine prescritto.
Il chiamato deve accettare l’eredità entro dieci anni dal giorno dell’apertura della successione, oppure entro il termine eventualmente fissato dal giudice.
La rinunzia è un atto revocabile, fino a quando un chiamato ulteriore non abbia accettato, e si manifesta accettando l’eredità, ma non pregiudica i diritti di terzi sui beni dell’eredità, 525 cc.
La rinunzia ha effetto retroattivo nel senso che il chiamato rinunziante si considera come mai chiamato all’eredità.
Tuttavia La rinunzia non comporta rinunzia alle donazione ed ai legati. Salvo essere soggetti ad azione di riduzione per lesione della quota di riserva degli altri legittimari, 521/2.
Come l’accettazione, la rinunzia può essere annullata per dolo e per violenza. L’azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione della violenza o scoperta del dolo, 526 cc.
Come per l’accettazione, è rilevante l’errore ostativo quando la volontà non corrisponde al contenuto della dichiarazione (intendeva rinunziare ad un’altra eredità).
E’ nulla la rinunzia parziale, 520 cc.
La rinunzia può essere:
– traslativa, quando accettata l’eredità, il chiamato dispone con atto negoziale remunerativo del diritto in favore di terzi, 478 cc;
– abdicativa, quando il chiamato rinunzia gratuitamente in favore degli ulteriori chiamati all’eredità.
Accettazione in surrogatoria
In caso di rinunzia del chiamato, gli ulteriori successibili vedono il loro diritto limitato dai creditori del rinunziante, i quali possono accettare in nome e in luogo del rinunziante per soddisfarsi sui beni ereditari, 524 cc. Non si tratta di revocatoria, ma di una peculiare figura di azione surrogatoria. L’accettazione dei creditori del chiamato rinunziante deve essere autorizzata dal giudice. Tuttavia, L’accettazione non comporta alcun acquisto in capo ai creditori. L’azione proposta da un creditore giova gli altri come nella surrogatoria ordinaria. L’azione si prescrive in 5 anni dalla rinunzia, 524/2c.