L’ultima ipotesi di responsabilità indiretta, è quella che grava sul proprietario di un veicolo.
Art.2054, 3°comma:”Il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario, o l’acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.”
Il soggetto che risponde del danno è diverso dal soggetto che ha causato il danno.
Possono rispondere anche l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio (cioè art.1523, colui che acquista a rate e diventa proprietario solo con il pagamento dell’ultima rata.)
Molto più frequente sempre dal punto di vista soggettivo, è l’ipotesi, non espressamente prevista dal codice civile, del leasing.
Dal punto di vista giuridico bisogna considerare che per effetto del contratto di leasing, la disponibilità si acquista subito, m non si è proprietario.
Proprietario diventa l’utilizzatore quando deciderà di utilizzare la c.d. opzione di acquisto.
Ma il problema si pone quando si verifica un danno. E’ intervenuto il codice della strada del 1992 che espressamente prevede all’art.91, che l’utilizzatore è responsabile in solido con il conducente, ai sensi dell’art.2054,3°comma.
Per liberarsi dalla responsabilità indiretta è espressamente prevista la possibilità di provare che la “circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà”. Cosa significa?
Non è sufficiente dare la dimostrazione di non aver dato il permesso di usare il veicolo. Per integrare gli estremi di questa prova liberatoria, occorre dimostrare che la circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario.
Es. la vettura è stata sottratta a seguito di rapina.
Problemi in caso di furto: non libera da responsabilità il proprietario che si vede rubare la macchina perché ha su le chiavi.
Ancora questa prova liberatoria può essere fornita quando esiste un titolo contrattuale in forza del quale il proprietario abbia affidato ad altro soggetto, che poi ha cagionato il sinistro, la detenzione del veicolo.
Es. quando acquistiamo da una concessione una autovettura si dà in cambio l’autovettura usata.
Esistono ulteriori ipotesi di responsabilità oggettiva, definite responsabilità oggettiva in senso stretto.
All’interno di questa categoria possiamo individuare altre due sotto categorie:
- Casi in cui un soggetto è chiamato a rispondere anche in assenza di dolo o colpa.
- Casi in cui un soggetto è chiamato a rispondere di un danno anche in mancanza di un fatto, casi in cui la responsabilità è fondata su una certa relazione tra il soggetto e la cosa che ha provocato il danno.
- – casi di responsabilità in caso di attività pericolose=art.2050
– responsabilità del conducente nella circolazione dei veicoli=art.2054
– responsabilità del produttore per danni causati dal prodotto difettoso=scodelle consumo
- – art.2051
– art.2052
– art.2053
Questo significa che la responsabilità oggettiva in senso stretto è quella che si fonda sulla sola esistenza del nesso di causalità con il fatto al quale il soggetto è tenuto a rispondere. Ciò è sufficiente per far sorgere la responsabilità civile.
Significa anche che ci si libera da questa responsabilità, mai con la prova della mancanza di colpa, ma solo con la prova della mancanza di causalità.