Il coordinamento tra la nozione di impossibilità liberatoria (1218), alla quale si è fin qui accennato, e la norma che impone al debitore di usare la diligenza del buon padre di famiglia nell’adempiere l’obbligazione non presenta difficoltà, ove si affermi che, nel senso richiesto dalla legge, il debitore sia diligente soltanto se fa quanto è possibile per adempiere e per opporsi agli eventuali fatti impeditivi, in maniera conforme al contenuto dell’obbligazione, ossia secondo quella valutazione relativa e oggettivamente apprezzabile.

Tra l’art. 1218 e l’art. 1176 è una sfasatura logica se si reputi che il debitore sia tenuto alla regola della diligenza sulla base di un giudizio soggettivistico; e vi è anche incoerenza se la diligenza sia bensì apprezzata oggettivamente, ma secondo criteri statistici di mediocrità. Le ragioni che depongono a favore della prima interpretazione sono intuitive: le nozioni di diligenza e di impossibilità si traggono dal complesso delle norme del sistema; l’una e l’altra si pongono in rapporto con i comportamenti oggettivamente richiesti dal titolo e dalla natura della prestazione.

La necessità di procedere a un’integrazione tra l’art. 1176 e l’art. 1218 trova un punto di riferimento testuale nella nozione di causa non imputabile dell’impossibilità di adempiere. Il code civil è dominato dalla contraddizione tra l’art. 1147, ove si legge che il debitore per evitare la condanna è tenuto a provare che l’inadempimento o il ritardo deriva da una causa estranea a lui non imputabile e l’art. 1137, ove si prevede che colui che è tenuto a custodire una cosa è responsabile se non ha agito come un buon padre di famiglia, sicché spetterebbe al creditore di provare che il debitore non è stato diligente nella custodia.

L’integrazione tra l’art. 1176 e l’art. 1218 potrebbe essere insufficiente a colmare l’asserita sfasatura soltanto se si muova dal presupposto che nel richiedere la diligenza nell’adempimento il legislatore avrebbe autorizzato l’illazione che il comportamento dovuto si esaurisca nello sforzo di essere diligente. L’idea dell’antinomia si basa, sul presupposto che l’attività imposta al debitore non possa essere spinta fino al limite dell’impossibilità della prestazione senza contraddire la nozione stessa di diligenza dovuta, intesa come misura soggettiva di sforzo in senso volontaristico.

Su di un punto il consenso sembra comunque unanime: al fine di liberarsi dalla responsabilità, mai il debitore può invocare la diligenza isolatamente presa e intesa in quel senso, soggettivo e volontaristico, che sarebbe, a detta di molti, anche l’unico compatibile con l’art. 1176 così da suggerire l’impressione di un’insanabile contraddizione interna al sistema. Tra le opinioni che assegnano all’art. 1218 una diversa sfera di operatività rispetto all’art. 1176 si segnala la tendenza a restringere l’applicazione della prima disposizione alle obbligazioni di consegnare una cosa certa e determinata e a riferire la seconda esclusivamente alle obbligazioni di fare.

La tendenza a frammentare il sistema della responsabilità contrattuale non si è fermata; e ha seguito soprattutto tre vie: l’una, più tradizionale, isola dal contesto più ampio le obbligazioni di genere; l’altra di origine francese sviluppa il dualismo tra le prestazioni di mezzi e di risultato, articolando la dicotomia fondamentale in una fitta rete di sotto-ipotesi; la terza, infine, ammette una pluralità di possibili approcci, ma poi ricerca nel contesto economico delle attività effettive di soggetti, con particolare attenzione alle imprese, nuove direttive.

Alcuni rilievi sono opportuni riguardo alla linea di pensiero che valuta in termini rigidamente oggettivi le obbligazioni di genere e le obbligazioni di somme di denaro. Occorre riesaminare senza pregiudizi il senso del noto brocardo genus numquam perit. Necessaria è l’analisi del contenuto del rapporto. Deve distinguersi in particolare tra le seguenti ipotesi: il debitore deve procurarsi le merci sul mercato; deve ricorrere alla sua stessa provvista; deve produrre le cose con la sua organizzazione.

La responsabilità si commisura anche in questi casi al contenuto della prestazione. Nelle obbligazioni di somme di denaro, il denaro è preso in considerazione come simbolo materiale dell’unità ideale di misura degli scambi; e come tale è, di fatto, in termini giuridici un oggetto sempre possibile, sicché il debitore, in linea di principio, non può limitarsi a invocare le difficoltà connesse alle sue condizioni di penuria finanziaria.

Eppure non può escludersi una valutazione, anche in tal caso, dell’esigibilità della pretesa del creditore, soprattutto in relazione all’inesattezza dell’adempimento. All’attività e alla posizione del debitore fa invece riferimento il criterio che suggerisce di valutare con un metro autonomo e realistico le prestazioni delle imprese.

Quando il debitore si avvale di una propria organizzazione di mezzi materiali e di lavori dipendenti, inserita in una rete di rapporti con i fornitori e con ausiliari di vari genere, i quali pure cooperano, più o meno direttamente, a produrre il risultato atteso dal creditore non vi è dubbio che le responsabilità dei singoli siano occultate o che gli esiti negativi dipendano dalle disfunzioni organizzative piuttosto che dalla negligenza di singoli esecutori materiali.

Si è affermato che l’impresa risponde dell’inadempimento dovuto a disfunzioni imputabili alla cattiva organizzazione aziendale concepita in senso ampio e risponde già nelle fasi preparatorie; che l’esonero da responsabilità sempre esige la prova di uno specifico fatto che ha reso impossibile l’adempimento per cause estranee alla sfera di controllo e di pianificazione del debitore.

Da singoli enunciati testuali sono state invece tratte le regole speciali di responsabilità che si reputa siano applicabili:

  • al vettore nel trasporto di cose (1693);
  • agli albergatori per le cose che sono state consegnate loro in custodia (1785);
  • ai magazzini generali per la conservazione delle merci depositate (1787);
  • alle banche per il servizio delle cassette di sicurezza (1839).

Sono tutte ipotesi in cui il legislatore ha fatto riferimento espresso al caso fortuito quale oggetto della prova liberatoria del debitore. E si è affermato che per tali ipotesi soltanto sarebbe escluso un rinvio all’art. 1176, quale regola che vale a integrare il criterio di imputazione della responsabilità, poiché viene in considerazione un altro criterio di imputazione corrispondente alla nozione oggettiva di caso fortuito.

L’evidenza e la gravità del fortuito mai devono indurre, comunque, a trascurare l’analisi relativa alla precisa determinazione dell’attività a cui le imprese sono tenute secondo la natura del servizio. Nel caso dell’alluvione di Firenze del 1966 i giudici di legittimità esonerarono da responsabilità le imprese tenute alla custodia delle cassette di sicurezza; ma trascurarono di considerare: le cassette erano custodite negli scantinati; che la custodia dei valori in compartimenti a tenuta stagna poteva rientrare nelle misure imposte a quel tipo di imprese.

 

 

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