Nella comune cultura giuridica per diritto delle obbligazioni si intende quella parte del diritto privato che regola la nascita, le vicende ed i modi di estinzione dei rapporti tra creditori e debitori. In questa materia hanno avuto modo di esprimersi i due atteggiamenti dei giuristi: l’uno rivolto alla creazione di schemi razionali capaci di tramandarsi nel tempo; l’altro sensibile alla forza economica dei fatti. L’innovazione continua cui sono sottoposte è il frutto dell’innovazione subita dai fatti o fonti che più spesso danno vita a rapporti di credito e di debito: i contratti e gli eventi che provocano danni risarcibili.Dl libro delle obbligazioni è cambiato assai poco a distanza di quaranta e più anni dalla codificazione; scarsamente hanno inciso sui dati normativi gli interventi legislativi, le pronunce della Corte Costituzionale e le nuove tecniche di pratica commerciale. Anche in un manuale Francese molto noto si legge che “il diritto delle obbligazioni, dalla antica Roma, ha subito a causa dell’influsso dei fattori economici e sociali una profonda evoluzione nel suo esprit, ma ha conservato un’impronta costante nella sua technique.

Nel passato i tentativi di individuare o di costruire principi generali con riguardo al rapporto di credito e di debito in quanto tale si sono rivelati quasi sempre fallaci, poiché lo schema neutro delle obbligazioni considerate in astratto sembra essere incompatibile con la duttilità del giudizio di valore. Sono ancora da ricordare le vivaci notazioni con cui è stata disconosciuta la dignità di principio generale dell’ordinamento alla teoria ottocentesca del c.d.”favor debitoris”. Le singole ipotesi per cui, per tradizione, al debitore si applicano regole favorevoli non giustificano la costruzione di una regola generale applicabile a tutti i casi.

La disciplina del rapporto obbligatorio nel quarto libro del codice vigente si distacca dalla modello ottocentesco del codice napoleonico in cui le obbligazioni erano disciplinate nel libro terzo tra i “modi di acquistare e di trasmettere la proprietà e gli altri diritti sulle cose. Delle obbligazioni in generale si occupa un gruppo di norme (1173-1320) che precedono la disciplina del contratto in generale. Dopo la disposizione di apertura che si limita ad elencare con formula non rigida le fonti (1173) i rapporti di debito e credito sono presi in considerazione secondo un’interna ripartizione, non esplicita, tra una parte generale (art.1173-1276) e una parte specie (art.1276-1320). La prima si occupa dell’origine, della struttura, delle vicende estintive e modificazione dei rapporti. La seconda regola alcune “specie” di obbligazioni, quasi a conferma che anche la sistemazione più generale deve sempre tener conto del nesso, che è una costante nella storia del pensiero giuridico, con la pluralità delle singole manifestazioni del fenomeno regolato.

Sulla nuova sistemazione della materia delle obbligazioni nel nostro codice ha influito notevolmente l’unificazione con la disciplina del codice di commercio, tradizionalmente orientata verso alla regolamentazione dei rapporti posti in essere dapprima dai commercianti e in seguito anche con gli imprenditori. Le nuove norme del codice civile sono quindi regole già in parte sperimentate nel codice di commercio ottocentesco. In breve le innovazioni sistematiche che il codice vigente presenta rispetto ai codici ottocenteschi si compendiano soprattutto nella separazione del regime del rapporto obbligatorio dalla disciplina generale del contratto e delle altre fonti e nella più forte autonomia assunta dalle figure speciali. Occorre fin da ora accennare che lo studio delle conseguenza da inadempimento e il relativo obbligo di risarcimento del danno provocato, è parte integrante dello studio delle obbligazioni in generale e suole essere denominato”RESPONSABILITA’ CONTRATTUALE”. Questa ricomprende tutte le obbligazioni, anche quelle di fonte non contrattuale.

L’eterogeneità degli schemi ricompresi nelle quattro Sezioni dedicate ad “alcune specie” è palese.La disciplina delle obbligazioni alternative e delle obbligazioni che in vario modo sono poste a confronto con la sistemazione delle obbligazioni con pluralità di soggetti ancora evoca, per il diretto riferimento all’oggetto, alle modalità di attuazione del rapporto e ai soggetti, problemi strutturali e vicende che si riverberano direttamente sulla teoria generale dell’obbligazione. Carattere di specialità del tutto distinto dagli altri ha la regolamentazione delle obbligazioni pecuniarie (che aprono la parte che segue la disciplina generale).

Occorre ora accennare alla sorte delle obbligazioni cosiddette di “dare”.Il vocabolo dare ormai è utilizzato per descrivere la materiale consegna in pagamento di cose e in particolare del denaro; ma un tempo designava nel lessico dei giuristi l’effetto traslativo della proprietà.Con l’affermazione del principio del “consenso traslativo” la consegna di cose diviene ormai la materia di obbligazioni dirette soprattutto al passaggio materiale del bene, poiché la proprietà già è trasferita in virtù del contratto; e pur quando si renda necessaria un’ulteriore attività diretta a individuare la cosa tale effetto ha un fondamento nel contratto più che nel pagamento. L’obbligazione di dare in senso stretto ancora compare tuttavia in alcune figure tipiche, ove al debitore è imposto di prestare il consenso al trasferimento di un diritto.(Sono prestazioni dovute che hanno come oggetto la stipulazione di un contratto o comunque di un atto traslativo: il mandatario senza rappresentanza è obbligato a trasferire al mandante l’immobile acquistato in nome proprio e per conto di costui.)

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