Il codice prevede due garanzie, agli artt.1266 e 1267:
– la garanzia del c.d. “nomen verum” , cioè la garanzia dell’ esistenza del credito ceduto,che è elemento naturale del negozio,cioè è prevista dalla legge indipendentemente dalla previsione delle parti;
– la garanzia del c.d. “nomen bonum”,cioè la garanzia della solvibilità del debitore ceduto,
che invece deve essere espressamente prevista dalle parti.
Occorre dire però che il codice distingue a seconda che la cessione del credito sia a titolo oneroso o gratuito; in quest’ultima ipotesi,la garanzia dell’esistenza del credito ceduto è dovuta solo nei casi e nei limiti in cui la legge pone a carico del donante la garanzia per evizione. Sicché, se la cessione è a titola gratuito,si applica la regola dell’ art.797 c.c. ,per la quale la garanzia
è dovuta:
– se il donante la ha espressamente promessa;
– se l’inesistenza del credito dipende dal dolo o da fatto personale del cedente (donante.) ;
– se si tratta di donazione che impone oneri al donatario o di donazione remuneratoria (nei quali casi la
garanzia. è dovuta fino alla concorrenza dell’ ammontare degli oneri o dell’entità delle prestazioni ricevute dal donante).