Qual è la struttura dell’ accollo?

Per Cicala, e per la dottrina prevalente, l’ accollo è stipulazione a favore di terzo,ex artt. 1411 e seg c.c., cioè un contratto tra debitore e terzo che produce lU1 effetto favorevole per il creditore , la cui adesione all’ accollo è perciò equivalente ad una “dichiarazione del terzo di voler profittare” della stipulazione che lo avvantaggia; si tratterebbe di un elemento di mera efficacia dell’accollo stesso.

CHE SIGNIFICA “ANGEBOTSTHEORIE”?

E’ una teoria elaborata dalla dottrina tedesca, oggi peraltro per lo più abbandonata anche dal dritto tedesco, in relazione alla struttura dell’ accollo, considerato come contratto tra assuntore (accollante) e creditore, la cui dichiarazione sarebbe perciò accettazione dell’ offerta proveniente dall’ accollante.

E’ UTILIZZABILE L’ANGEBOTSTHEORIE NEL DIRITTO ITALIANO?

Una dottrina minoritaria ritiene applicabile l’ ANGEBOTSTHEORIE anche nel diritto italiano. Di qui è nata la polemica dottrinaria circa le obbiezioni all’ accollo come stipulazione a favore del terzo (neutralizzate puntualmente dal Cicala).

– si dice che nella cessione del contralto il consenso del contraente ceduto sarebbe elemento perfezionativo del negozio e dato che quest’ultima consta anche di un accollo, anche nell’ accollo tale consenso avrebbe lo stesso valore. Ma il Cicala obbietta che ciò sia vero anche per la cessione del contratto dove tale consenso è solo il presupposto della liberazione del cedente.

– Ogni convenzione di accollo offrirebbe al creditore la possibilità di aderirvi,mentre nel contratto a favore di terzo,sarebbe necessaria un’esplicita volontà delle parti. Cicala ribatte che questa volontà è necessaria anche nell’ accollo.

– L’accollo produrrebbe i suoi effetti dopo l’adesione il contratto a favore di terzo anche prima. Cicala afferma l’inutilità di tale tesi dato che l’art. 1411 “fa salvo il patto contrario”.

– Per la dottrina mancherebbe il pieno favor per il creditore, riconoscendo solo un vantaggio economico (Accollo cumulativo: 2 patrimoni da aggredire; Accollo liberatorio: eventualità che il nuovo debitore sia più solvibile del primo). Per Cicala c’è anche favor giuridico dato che il creditore avrà pieno potere su due patrimoni in caso di accollo cumulativo e pieno potere di scelta in caso di accollo liberatorio.

In entrambi i tipi di accollo, esiste un vantaggio attivo per il creditore: effetto dell’ accollo , infatti, è quello di obbligare l’accollante direttamente verso di lui.

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