Secondo CICALA l’ espromissione è un vero e proprio contratto che si verifica tra assuntore del debito (espromittente) e creditore, ed è il contratto attraverso il quale l’assuntore (per un interesse economico o per animus donandi) si assume il debito nei confronti del creditore (espromissario), liberando il debitore principale o “aggiungendosi” allo stesso in un rapporto di solidarietà. In questo caso però il rapporto solidale che si viene a creare vede l’applicazione dell’art. 1268 conm1a 2 C.c., cioè del “beneficium ordinis”. [esso fa in modo che il creditore in caso di inadempimento debba rivolgersi prima all’ espromittente e poi al debitore originario (espromesso) in via sussidiaria].