Una particolare previsione normativa è dedicata alla proposta di contratto da cui derivano obbligazioni a carico del solo proponente. Caratteristiche proprie di fattispecie sono:
a)    La proposta è il revocabile appena giunge a conoscenza del destinatario
b)   Per la costruzione del rapporto è sufficiente il mancato rifiuto del destinatario (precisamente questi può rifiutare la proposta entro il termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi, se non risulta tempestivamente il contratto è concluso.
Il contratto con obbligazioni a carico del solo proponente è stato oggetto di vivaci dibattiti in dottrina circa la sua struttura. Infatti, dalle varie teorie, soluzioni adottate si evince che si tratta di una categoria che si pone, sostanzialmente, a metà tra il contratto e il negozio unilaterale. Se
Al riguardo, infatti, e vengono diverse soluzioni interpretative:
a)Â Â Â Negozio unilaterale (recettizio): per alcuni autori la fattispecie di cui all’art. 1333 va inquadrata nell’ambito dei negozi unilaterali in quanto il rifiuto ha natura eliminativa (si ha rifiuto eliminativo quando si muove con effetto retroattivo effetti che si sono giĂ prodotti ma non ancora stabilizzati).
b)Â Â Â Contratto: l’opinione prevalente propende per la natura contrattuale della fattispecie, con indirizzi, tuttavia, differenti:
Schema classico dello scambio di proposta e accettazione di cui all’art. 1326: secondo alcuni il mancato rifiuto equivale ad accettazione tacita.
Teoria del silenzio come valore legale tipico: secondo altri è il silenzio con valore legalmente tipizzato, in altri termini sarebbe la legge ad attribuire valore di manifestazione di volontĂ al fatto omissivo dell’oblato. Tuttavia, secondo il Bianca sarebbe una finzione ravvisare un’accettazione nel silenzio del destinatario. Al silenzio può anche essere attribuito il valore di una manifestazione di volontĂ ma soltanto in quanto si tratti di silenzio circostanziato, quando cioè le particolari circostanze di un rapporto giĂ costituito consentano di interpretarlo come manifestazione di un intento negoziale. La mera inerzia del destinatario di fronte alla promessa di un terzo non vale, invece, come manifestazione di una sua volontĂ positiva. La vantaggiositĂ non fa presumere l’accettazione da parte di colui che tace, il quale potrebbe essere impedito o disinteressato.
Teoria del contratto a formazione unilaterale: secondo altri, infine, tale contratto si contraddistingue per il peculiare procedimento di formazione che prescinde dalla bilateralitĂ dei consensi. D’altronde, i sostenitori di questa teoria ritengono che la bilateralitĂ non è, nĂ© mai è stata, un requisito di tutti i contratti. Secondo, questa teoria la fattispecie prevista dall’art.1333 rientra nella figura degli atti a formazione unilaterale, formato, cioè, dalla dichiarazione di una sola parte il proponente e sottoposto alla condicio iuris risolutiva dell’esercizio del potere di rifiuto da parte dell’oblato. Rifiuto, non impeditivo ma eliminativo degli effetti giĂ prodottisi.
Il Bianca, al riguardo, afferma che: “Se si vuole intendere la norma per quello che essa prevede, deve ammettersi piuttosto che i rapporti che non comportano obbligazioni o pesi economici a carico del destinatario possono costituirsi per effetto della sola volontĂ dell’obbligato, salvo però il potere di rifiuto del beneficiario che vale a cancellare il rapporto dall’origine”.
L’articolo 1333 parla di contratto con effetti obbligatori; si discute se esso sia applicabile anche se il contratto ha effetto reale.La Cassazioneha risposto positivamente alla questione.
Ancora, i contratti con obbligazioni a carico del solo proponente si contrappongono alla categoria dei contratti a prestazioni corrispettive, con i quali sorgono nei confronti di entrambe le parti obblighi e diritti a prestazioni reciproche collegate tra loro da un rapporto di corrispettivitĂ (sinallagma) pertanto, ciascuna parte non è tenuta alla propria prestazione se non è effettuata anche la prestazione dell’altra parte.
Contratti con obbligazioni a carico del solo proponente sono i contratti a titolo gratuito; tuttavia l’ambito di applicazione di questa norma è piĂą ristretto. Da tale ambito rimane esclusa in primo luogo la principale figura di contratto titolo gratuito e cioè la donazione per la quale è richiesta, di regola, la forma pubblica; in secondo luogo rimangono esclusi i contratti che stabiliscono a carico del beneficiario obbligazioni modali. Tali obbligazioni, limitanti l’entitĂ del beneficio, sono compatibili con i contratti a titolo gratuito ma rendono inapplicabile la norma che fa riferimento ai contratti con obbligazioni a carico del solo proponente (questa formula consente la costituzione del rapporto senza l’accettazione del destinatario solo in quanto non ne consegua alcuna imposizione a suo carico).