Il richiamo ai principi di buona fede e correttezza è un richiamo antiquato e poco apprezzato, è nota infatti la diffidenza dei giudici verso l’impiego di clausole generali dato il loro margine di genericità e di indeterminatezza.

I principi di buona fede e correttezza sono connessi al controllo di quei poteri imprenditoriali dotati di discrezionalitĂ  o di libero apprezzamento. Occorre allora chiedersi come possono operare questi principi di buona fede e correttezza:

modulo 1: buona fede e correttezza integrano o arricchiscono il contenuto dei rapporti giuridici al fine di adeguarli ad esigenze fondamentali prospettate dalla Costituzione.

modulo2: consentire al giudice, attraverso l’uso di poteri equitativi, un diverso e più maturo apprezzamento delle circostanze del caso.

La prassi ha segnato la preminenza del primo modulo, ad esempio si dice che attraverso la buona fede è possibile esigere dall’imprenditore, nella materia delle promozioni, il compimento delle operazioni necessarie seguendo regole desumibili dal principio di correttezza.

Attraverso lo schema della buona fede e correttezza, la dottrina ritiene che si introduca la tecnica del rapporto, quella tecnica caratterizzata dall’attribuzione alle parti di situazioni attive e passive e l’attività dell’imprenditore è concepita come un obbligazione verso il lavoratore.

Tuttavia la tecnica del rapporto appare incompatibile con i principi di buona fede e correttezza. In quanto  è  difficile  costruire  un  “rapporto”  nell’ambito  di  scelte  caratterizzate  da  ampia discrezionalità.

In conclusione possiamo affermare che dove c’è un rapporto e quindi un compiuto regolamento il richiamo ai principi di buona fede e correttezza è inutile.

Dove invece i regolamenti lasciano discrezionalità oppure non ci sono, il richiamo ai principi di buona fede e correttezza può essere appropriato.

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