Il richiamo ai principi di buona fede e correttezza è un richiamo antiquato e poco apprezzato, è nota infatti la diffidenza dei giudici verso l’impiego di clausole generali dato il loro margine di genericità e di indeterminatezza.
I principi di buona fede e correttezza sono connessi al controllo di quei poteri imprenditoriali dotati di discrezionalitĂ o di libero apprezzamento. Occorre allora chiedersi come possono operare questi principi di buona fede e correttezza:
modulo 1: buona fede e correttezza integrano o arricchiscono il contenuto dei rapporti giuridici al fine di adeguarli ad esigenze fondamentali prospettate dalla Costituzione.
modulo2: consentire al giudice, attraverso l’uso di poteri equitativi, un diverso e più maturo apprezzamento delle circostanze del caso.
La prassi ha segnato la preminenza del primo modulo, ad esempio si dice che attraverso la buona fede è possibile esigere dall’imprenditore, nella materia delle promozioni, il compimento delle operazioni necessarie seguendo regole desumibili dal principio di correttezza.
Attraverso lo schema della buona fede e correttezza, la dottrina ritiene che si introduca la tecnica del rapporto, quella tecnica caratterizzata dall’attribuzione alle parti di situazioni attive e passive e l’attività dell’imprenditore è concepita come un obbligazione verso il lavoratore.
Tuttavia la tecnica del rapporto appare incompatibile con i principi di buona fede e correttezza. In quanto è difficile costruire un “rapporto” nell’ambito di scelte caratterizzate da ampia discrezionalità .
In conclusione possiamo affermare che dove c’è un rapporto e quindi un compiuto regolamento il richiamo ai principi di buona fede e correttezza è inutile.
Dove invece i regolamenti lasciano discrezionalità oppure non ci sono, il richiamo ai principi di buona fede e correttezza può essere appropriato.