Dimostreremo adesso che lo schema della surrogazione è incompatibile tanto con le obbligazioni a struttura unitaria quanto con quelle a struttura pluralistica.
Definiamo anzitutto i due fenomeni.
Le obbligazioni a struttura unitaria sono quelle in cui vi è un solo rapporto obbligatorio, ma una pluralità di soggetti contitolari dell’unico credito o dell’unico debito; in altri termini ci troviamo di fronte ad una sola obbligazione in cui vi è una comunione del debito e/o una comunione del credito, ed a quest’unico debito o a quest’unico credito partecipano rispettivamente più debitori o più creditori.
Le obbligazioni a struttura plurima si compongono di un insieme di obbligazioni diverse, tutte strutturalmente autonome l’una dall’altra e tutte facenti capo a soggetti diversi.
La dottrina dominante fino a qualche tempo fa, riteneva che l’obbligazione solidale fosse necessariamente a struttura pluralistica.
La dottrina più moderna, viceversa, ha riesaminato il problema, riconoscendo che la solidarietà è un modo di essere delle obbligazioni, che può riscontrarsi sia con riferimento ad obbligazioni a struttura unitaria sia con riferimento ad obbligazioni a struttura pluralistica. Le obbligazioni solidali, quindi possono essere sia del primo che del secondo tipo.
Per quanto riguarda, in particolare, le obbligazioni solidali a struttura unitaria, esse sono anche definite «ad interesse comune», e si caratterizzano per il fatto che in caso di obbligazione solidale passiva, i debiti dei condebitori solidali abbiano tutti la medesima causa: l’eadem causa obligandi.
In relazione a tali obbligazioni, la dottrina di cui sopra ha ritenuto di poter parlare di CONTITOLARITÀ DEL DEBITO, allo stesso modo in cui si può parlare di contitolarità, o di comunione, di un diritto reale. In altri termini, così come si può essere partecipi della titolarità di un diritto reale, si può partecipare alla titolarità di una situazione creditoria o debitoria.
Per quel che riguarda, invece, il riferimento all’interesse comune, esso si giustifica con la considerazione che il debito sorge dal medesimo contratto, e quindi la causa che corregge il debito di coloro che sono solidalmente obbligati è, in questo caso, sempre la stessa.
Fatte queste premesse, è facile giustificare l’estinzione del debito di tutti i condebitori solidali anche a seguito dell’adempimento da parte di uno solo di essi. poiché quel pagamento non deve essere strutturalmente attuazione del contenuto dell’obbligo. Siamo infatti sicuramente in presenza di un solo debito, anche se alla sua titolarità partecipano una pluralità di soggetti; vi è insomma un solo obbligo e due contitolari del medesimo. La conseguenza è che strutturalmente il pagamento effettuato da uno solo dei condebitori non può non estinguere l’intera obbligazione, e pertanto non può non impedire la surrogazione di cui al terzo comma dell’art. 1203 c.c.