La teoria dei diritti reali trae dalla proprietà il suo principale paradigma di riferimento: il nucleo attorno al quale si sviluppa la sua costruzione. Conviene precisare che attraverso tale schema viene in evidenza il rapporto che lega il soggetto titolare al bene (Auricchio); rilievi critici sono mossi dal Messinetti, secondo cui la relazione tra diritto e soggetto è più logico-razionale che dogmatica, di guisa che si corre il rischio di attuare un procedimento interpretativo con cui si costruisce il diritto di proprietà partendo dall’oggetto. Partendo da tali presupposti l’autore sviluppa una teoria dei beni in senso giuridico che, prescindendo da criteri naturalistici, valorizza il momento della qualificazione giuridica.
Il codice, a differenza del precedente, non fornisce alcuna definizione del diritto di proprietà, limitandosi, all’art. 832, ad enunciare i poteri e le facoltà spettanti al proprietario: Il proprietario ha diritto a godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Questa formula, apparentemente semplice, rinvia ai limiti e agli obblighi stabiliti dall’ordinamento, di guisa che solo una attenta analisi dello stesso potrà dare corpo e consistenza al tale diritto.
Il Pugliatti ha condotto tale indagine e ha affermato che esistono tanti diritti di proprietà ognuno diverso dall’altro. In particolare, il P. distingue tra profilo oggettivo e soggettivo della proprietà e tra aspetto qualitativo e quantitativo. Sotto il profilo soggettivo – qualitativo pone in luce i vari atteggiamenti della P.A. che per lui non sono riducibili nella ripartizione demanio/patrimonio e propone di ridefinire i rapporti tra unità del concetto di proprietà pubblica e le sue articolazioni; inoltre, sempre sotto tale profilo, si pone il problema del condominio e del rapporto con la proprietà solitaria: il centro di gravitazione viene colto nell’esigenza collettiva che si afferma accanto a quella originaria individuale.
Sotto il profilo oggettivo, invece, viene posta in primo piano la distinzione tra aspetto formale e aspetto sostanziale della proprietà: l’aspetto formale coincide con la titolarità, quello sostanziale col godimento effettivo. Questi due aspetti possono scindersi per dare vita a situazioni di proprietà formale e proprietà sostanziale. Ancora, il profilo oggettivo assume rilievo per distinguere la proprietà immobiliare da quella terriera e quest’ultima da quella agricola. Quindi, in relazione al bene oggetto di proprietà sorgono per il Pugliatti diversi diritti di proprietà.
La tesi prevalente (Cariota Ferrara), tuttavia obietta che il Pugliatti dà troppa importanza alle funzioni della proprietà arrivando a confondere sottoschemi di uno stesso diritto. Basti pensare al carattere specifico della tutela contenuta nell’art. 948 c.c. (azione di rivendicazione), che – prescindendo da qualsiasi conformazione del diritto di proprietà – tende ad assicurare un costante rapporto del proprietario col bene; peraltro la dottrina è solita individuare proprio nell’assolutezza e nell’immediatezza i due principali aspetti strutturali che caratterizzano il diritto di proprietà. Si inserisce, ora, un tema apparentemente nuovo, che coinvolge lo stesso riconoscimento normativo del diritto di proprietà che la Costituzione all’art 42 co. 2 lega al conseguimento di una “funzione sociale”.
Il nostro codice non richiama la proprietà-funzione per ragioni sistematiche, visto che l’intero sistema dei diritti patrimoniali è costruito sulla base di una contrapposizione tra diritti reali e diritti di credito (per la dottrina, i primi sono informati allo schema del diritto assoluto mentre i secondi sono caratterizzati dalla necessaria collaborazione del debitore all’adempimento). In proposito va ricordato che il carattere dell’imprescrittibilità trova spiegazione nel fatto che il diritto di proprietà nasce e si afferma al di fuori di ogni rapporto giuridico; introdurre nella proprietà una funzione avrebbe comportato una posizione di dovere, cioè di collaborazione con la P.A. e sarebbe venuto meno il carattere dell’assolutezza. La funzione di raccordo tra interesse individuale e sociale alla categoria viene, allora, affidata nel codice alla figura del limite (all’esercizio della proprietà).