La rappresentanza è il potere di un soggetto (detto rappresentante) di compiere atti giuridici in nome e per conto di un altro soggetto (detto rappresentato). Questa nozione concerne propriamente la cosiddetta Rappresentanza diretta.
Infatti, accanto alla rappresentanza diretta si pone la rappresentanza indiretta (detta anche rappresentanza di interessi) che indica la legittimazione del soggetto ad agire in nome proprio nell’interesse altrui.
Quindi, nella rappresentanza diretta il rappresentante agisce nel nome e per conto della rappresentato; quindi sue caratteristiche sono:
- La spendita del non altrui (cosiddetta contemplatio domini). Tuttavia, occorre precisare, che l’esternazione del potere rappresentativo può avvenire anche senza espressa dichiarazione di spendita del nome del rappresentato purchĂ© il comportamento delle rappresentante, per univocitĂ e concludenza, sia idoneo a portare a conoscenza dell’altro contraente che gli effetti del contratto sono destinati a prodursi direttamente nella sfera giuridica di un altro soggetto. Se l’atto, non appare compiuto dell’esercizio del potere di rappresentanza, il rappresentante rimane personalmente impegnato nei confronti del terzo. Il rappresentato, dal canto suo, può giovarsi degli effetti dell’atto secondo la regola valevole per la rappresentanza indiretta.
- Il verificarsi degli effetti del negozio direttamente ed unicamente nella sfera giuridica del rappresentato. Il rappresentante che stipula in nome del rappresentato è parte formale del contratto, parte in senso sostanziale è il rappresentato che assume la titolarità del rapporto negoziale.
Nella rappresentanza indiretta il rappresentante agisce per conto ma non anche nel nome della rappresentato; quindi sue caratteristiche sono:
- L’agire in nome proprio
- Il realizzarsi degli effetti del negozio nella sfera giuridica del rappresentante; per cui sarà necessario il compimento di un’ulteriore attività , affinché tali effetti possono riversarsi definitivamente in capo al rappresentato.