L’efficacia di un contratto può essere inficiata o dalla presenza di un vizio -che, a seconda dei casi, può comportarne l’assoluta inefficacia fin dal momento della sua conclusione (come nel caso della nullità o della inesistenza) ovvero l’efficacia a titolo precario fino alla pronuncia di una sentenza costitutiva da parte del giudice, come nel caso dell’annullamento o della rescissione-o dalla presenza di elementi accessori espressamente voluti dalle parti e resi palesi ai terzi, come nel caso del termine e della condizione.
Vi è anche un altra ipotesi in cui il negozio può risultare totalmente privo di effetti ovvero dotato di una efficacia diversa rispetto a quella fatta palese dal resto del regolamento contrattuale: quella della simulazione.
La simulazione, afferma il Bianca, è il fenomeno dell’apparenza contrattuale creata intenzionalmente. Si ha simulazione, precisamente, quando le parti stipulano un contratto con l’intesa che esso non corrisponda alla realtà del loro rapporto.
La simulazione si distingue in assoluta e relativa.
Si parla di simulazione assoluta quando le parti stipulano un contratto, ma in realtà non intendono costituire alcun rapporto contrattuale. E’ il caso di chi simula di vendere i suoi beni per sottrarli all’esecuzione forzata.
Si parla di simulazione relativa quando le parti pongono in essere un determinato contratto (cosiddetto Simulato) ma in realtà vogliono un contratto diverso (cosiddetto Dissimulato) da quello concluso. La simulazione relativa può essere: soggettiva se si fa apparire come parte del contratto un soggetto mentre realtà ne è parte un altro (si fa figurare acquirente Tizio mentre realtà è Caio); oggettiva quanto riguarda la natura del contratto (es. si fa apparire una vendita mentre realtà è una donazione) o un suo elemento (es. simulazione relativa al prezzo Tizio vende a Caio un immobile al resto di centomila euro ma per pagare per un’imposta di registro inferiore le parti dichiarano cinquantamila euro).
Elementi caratterizzanti della simulazione sono: l’apparenza contrattuale e l’accordo simulatorio cioè l’intesa raggiunta dalle parti per dar vita al contratto simulato.
La legge dichiara che il contratto simulato non produce effetto tra le parti. Per la giurisprudenza prevalente, la simulazione costituisce una causa di nullità. Secondo il Bianca sarebbe, tuttavia, più appropriato parlare di inefficacia in quanto la simulazione non integra una irregolarità del contratto (es. violazione di norme imperative, impossibilità dell’oggetto ecc.). La mancanza di efficacia dipende piuttosto dalla volontà delle parti: sono le parti, infatti, a stabilire che il contratto non deve avere effetti o deve avere effetti diversi da quelli apparenti. Ciò spiega anche il motivo per cui il contratto simulato possa eventualmente acquistare efficacia mediante la revoca dell’accordo simulatorio.
Secondo la dottrina tradizionale altro elemento della simulazione è l’intenzione di ingannare i terzi; tuttavia la dottrina più recente (Bianca) ritiene che l’intenzione di ingannare i terzi non così, elemento necessario della simulazione anche se e pur vero che l’intento fraudolento sussiste nella generalità dei casi.