La proposta e l’accettazione si caducano se, prima della conclusione del contratto, il proponente o l’oblato muoiono o diventano legalmente incapaci.
Questa regola generale subisce due importanti deroghe:
a) La prima nel caso di proposta irrevocabile: infatti è previsto che in questo caso la morte o la sopravvenuta incapacità del proponente non toglie efficacia alla proposta (salvo che la natura dell’affare o altre circostanze non escludono tale efficacia). Questa eccezione si spiega considerando che il legislatore ha, in questo caso , inteso privilegiare l’interesse perseguito dal proponente al tempo in cui si è obbligato a mantenere ferma la proposta.
b) La seconda si ha nel caso di morte o incapacità dell’imprenditore: la norma in questo caso vuole assicurare la continuità nei rapporti di impresa (media e grande), ai quali la proposta e l’accettazione si riferiscono e si giustifica per il collegamento dell’affare con l’organizzazione imprenditoriale, che non può risentire delle vicende personali dell’imprenditore. Tuttavia esiste una deroga alla deroga infatti questa norma non si applica nel caso di piccoli imprenditori in quanto la conclusione del contratto è influenzata dalle qualità personali di questi ultimi, il cui venir meno fa cadere l’interesse alla conclusione del contratto.