Al mutamento dello stato di cose alla fine ha preso parte anche il legislatore, il quale ha scelto la via di interventi in ambiti specifici.

Il nuovo corso non è solo conseguenza delle sollecitazioni provenienti dall’Unione europea, ma certo queste sono di particolare importanza.

Anzitutto la disciplina del danno da prodotti, che nell’ordinamento italiano ha determinato la previsione chiara e netta, da parte del legislatore, di una responsabilità oggettiva.

L’intervento legislativo risale al 1988 (d.p.r. 224/1988), ed un decennio dopo la Cassazione inizia a riconoscere fattispecie di responsabilità oggettiva all’interno del Libro IV (Delle obbligazioni), Titolo IX (Dei fatti illeciti), del Codice civile, ed inizia dal danno cagionato da cose in custodia, disciplinato dal 2051 (Danno cagionato da cose in custodia: Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito).

Anche sul terreno della stessa ingiustizia la sollecitazione normativa di origine europea non può essere ignorata a proposito della svolta della Cassazione in materia di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi: la stessa sentenza che ne è stata autrice (500/1999) vi fa esplicito riferimento.

Nel frattempo però il legislatore ha dato vita ad altre discipline che, diversamente da quelle finora considerate, si caratterizzano per essere frutto di istanze di politica del diritto propriamente nazionali: si pensi al danno all’ambiente, relativamente al quale l’ordinamento italiano diventa a sua volta ispiratore di un movimento europeo che ha messo capo ad una direttiva (dir. CE 35/2004), od agli interventi in materia di danno biologico, categoria italiana divenuta di esportazione nello scenario europeo.

Il dato comune di ciascuna di queste discipline è proprio la ripresa di iniziativa da parte del legislatore.

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