Il legato obbligatorio conferisce al legatario una pretesa creditoria, disciplinata dalle obbligazioni in generale 1173cc. Vincola gli eredi all’adempimento pro quota 662/2c. ed a risponderne anche oltre il valore, salvo accettazione con beneficio d’inventario. Se invece si tratta di Sublegato, il sublegatario è obbligato all’adempimento entro il valore netto del legato.
L’obbligazione da legato si estingue se la prestazione è divenuta impossibile per causa non imputabile all’onerato 673/2c.
L’obbligazione da legato potrebbe consistere nell’obbligo fatto all’erede di locare un immobile al legatario, detto legato obbligatorio di contratto. Tale legato ha l’efficacia di un preliminare unilaterale e se non eseguito può supplire l’esecuzione giudiziale in forma specifica 2932/1c.
Tra i legati obbligatori si possono ricomprendere l’attribuzione di un diritto di prelazione, e di opzione.
Previsto dal codice è il legato di alimenti 600cc.
L’obbligazione di legato deve essere adempiuta dall’apertura della successione, anche se periodica 670/1.
Il legato di genere
Legato obbligatorio per eccellenza è il legato pecuniario, avente oggetto somme di denaro, anche in forma di rendita vitalizia o perpetua 1869cc.
Vi è poi, il legato di genere, avente ad oggetto la prestazione da parte dell’onerato di cose designate dal testatore appartenenti ad un genere. Il legato è efficace a prescindere che le cose si trovino già nell’asse ereditario 653cc., salvo, il testatore abbia limitato la prestazione alle cose esclusivamente presenti nell’asse ereditario o in un certo luogo. Presupposto è che la cosa si trovi in proprietà del testatore 651/2c, 654/1c., quindi è un legato di genere limitato, cioè l’effetto è limitato al fatto che le cose si trovino nel luogo indicato(esempio: lascito del vino in cantina, se la cantina è vuota il lascito è inefficace).
Adempimento del legato di genere
Il legato di cose generiche obbliga l’onerato a prestare i beni corrispondenti per quantità e qualità alle indicazioni del testatore, in mancanza di indicazione ci si rifà al criterio legale ex 1178cc, cioè il criterio della qualità media. Se invece la cosa è presente nell’asse ereditario, l’onerato deve prestare la cosa già disponibile.
Se l’onerato o il legatario decedono prima della scelta, questa è trasmessa agli eredi 666/1c.
Il legato di cosa altrui, e di cosa appartenente al legatario
Ha per oggetto un bene o un diritto non appartenente al testatore al tempo del testamento. Di regola tale legato è inefficace, salvo il bene legato si trovi nel patrimonio al tempo della morte del testatore 651/2c.
Il legato di cosa altrui è efficace se dal testamento o altro scritto risulta la volontà consapevole di disporre di un bene non suo e che l’attuazione del legato avrebbe inciso sul patrimonio altrui.
Pertanto si distingue se la cosa sia dell’onerato oppure di un terzo. Se il bene è dell’onerato il legato ha già efficacia traslativa. Se il bene è del terzo, il legato ha efficacia obbligatoria per l’onerato che dovrà procurarsi il bene. In tal caso si applicano le regole per l’obbligazione del venditore di cosa altrui ed il diritto si trasferisce quando l’obbligato diviene proprietario del bene 1478/2c.
Qualora il bene sia di un terzo, l’onerato può corrispondere al legatario il giusto prezzo 651/1c, c.d. obbligazione facoltativa.
Nel legato di cosa dell’onerato o di un terzo il legatario ha diritto ai frutti al tempo della domanda giudiziale o dal tempo della promessa della prestazione dell’onerato 669/2c.
Il legato di cosa appartenente al legatario al tempo del testamento è inefficace salvo che la cosa facesse già parte dell’asse ereditario. Ugualmente inefficace Il legato di cosa appartenente al legatario al tempo dell’apertura della successione, salvo che al tempo del testamento il bene appartenesse all’onerato o a un terzo e il testatore ne fosse consapevole, pertanto, in tale ipotesi il legatario che abbia pagato un prezzo per l’acquisto del bene ha diritto alla restituzione del prezzo pagato 657/2c.