Interpretazione letterale
Nell’indagare la comune intenzione delle parti l’interprete non può limitarsi al senso letterale delle parole usate sebbene, il senso letterale costituisca il primo elemento dell’operazione interpretativa.
Il significato al quale occorre fare riferimento è quello usuale. In relazione al tipo e al luogo del contratto dovrĂ aversi riguardo al significato tecnico o dialettale dei termini. L’interprete dovrĂ anche tenere conto del significato peculiare o convenzionale dei termini usati: ma se si tratta di contratti formali il significato reale dell’accordo deve essere manifestato nella forma richiesta.
Interpretazione globale (valutazione del comportamento complessivo delle parti)
L’ intenzione comune delle parti deve essere dedotta valutando anche il comportamento complessivo da queste detenuto, anche successivo alla conclusione del contratto.
Quindi ad avere importanza è il comportamento tenuto prima e dopo la conclusione del contratto.
In linea generale, il comportamento considerato è quello comune ad entrambe le parti, anche se dottrina e giurisprudenza, riconoscono un certo valore al comportamento di una sua parte qualora:
a)Â Â Â assuma valore di riconoscimento di una interpretazione favorevole alla controparte
b)Â Â Â ovvero sia accettato dalla controparte senza proteste e si possa escludere che tale accettazione sia dovuta ad una forma di mera cortesia o mera tolleranza.
Il comportamento precedente è costituito dalle pratiche individuali seguite dalle parti, dalle trattative attraverso cui le parti sono giunte alla conclusione del contratto, dalle preventive discussioni e manifestazioni d’intento e ancora da quanto espresso negli accordi preliminari e negli accordi definitivi destinati ad essere tradotti in forma pubblica.
Ci si chiede se il comportamento precedente abbia rilevanza anche quando sia incompatibile con il testo finale dell’accordo. In realtĂ si ritiene che nel caso di contrasto tra il testo finale dell’accordo e le indicazioni delle trattative è il primo che deve prevalere.
Il comportamento successivo può consistere in ulteriori dichiarazioni delle parti e soprattutto nell’attivitĂ esecutiva vera e propria.
A differenza di quello anteriore alla conclusione del contratto, il comportamento successivo può avere valore interpretativo anche se contrasta con il testo del contratto pur dietro il riscontro nella complessiva condotta delle parti consentendo di accertare con il ragionevole certezza che la comune intenzione divergeva dal significato letterale delle dichiarazioni.
Interpretazione sistematica: la valutazione complessiva delle clausole
Altra regola legale di interpretazione (soggettiva) è quella in virtĂą della quale la comune intenzione delle parti deve essere determinata interpretando le singole clausole negoziali le une per mezzo delle altre ed attribuendo loro il senso che risulta dal complesso dell’atto.
La presenza di questa norma impedisce una interpretazione cosiddett atomistica della singola disposizione negoziale, limitata al significato suo proprio ed avulsa dall’intero riso contrattuale.
La giurisprudenza ha avuto modo di puntualizzare diverse volte la regola qui in esame, chiarendo che l’interprete deve condurre la sua attivitĂ tenendo conto anche delle clausole negoziali eventualmente invalide o non applicabili, in quanto queste comunque sono state volute dalle parti ed hanno quindi concorso alla formazione della loro volontĂ .
 Interpretazione funzionale: la valutazione delle espressioni con più sensi
Secondo la regola legale dell’interpretazione funzionale del dubbio le espressioni con piĂą sensi devono essere interpretate nel senso piĂą conveniente alla natura e ad oggetto del contratto.
Non di rado, infatti, accade che una disposizione possa essere interpretata in diversi modi, talvolta anche diametralmente opposti gli uni dagli altri. La presenza di tale regola impone di dare alla disposizione il significato maggiormente conforme alla natura e all’ oggetto del negozio, ossia il significato che maggiormente attiene alla causa concreta del contratto concluso dalle parti.
 Interpretazione presuntiva: la valutazione delle espressioni generali e delle indicazioni esemplificative
Altre regole di interpretazione legale “soggettiva” sono quelle concernenti:
a)Â Â Â Â le espressioni generali, da interpretare limitatamente ai soli oggetti sui quali le parti si sono proposte di contrattare
b)Â Â Â le espressioni esemplificative, ossia quelle che fanno riferimento ad un caso concreto al puro ed esclusivo fine di esemplificare il significato di una disposizione contrattuale.
Tali espressioni devono essere intese nel senso di non escludere, a meno che diversamente non risulti dal testo negoziale, altri casi non contemplati ai quali può essere esteso per analogia il contenuto della clausola contrattuale cui l’esempio è riferito.