Il debito relativo agli interessi ha alcuni caratteri tipici, la cui precisa ricostruzione comporta non pochi problemi. Il dato meno controverso si riferisce al requisito della normale pecuniarietà del debito-capitale, al quale corrisponde la pecuniarietà del debito degli interessi. Non danno luogo a speciali questioni i caratteri della proporzionalità e della periodicità. E’ ormai noto che la somma degli interessi è determinata: in virtù di un coefficiente , che è rapportato in una misura percentuale alla somma capitale; secondo una durata base (mese, anno).

Nel difetto di un patto espresso, la scadenza si verifica a periodi determinati dagli usi o in mancanza in relazione alla durata-base del tasso di interesse ferma restando l’esigenza di tener conto del tipo di rapporto. Anche il carattere dell’accessorietà suol essere considerato fondamentale; eppure è senza dubbio uno dei più controversi. I dubbi relativi all’accessorietà derivano dal fatto che per alcuni aspetti il debito di interessi sembra assurgere al rango di un obbligo indipendente dalle sorti del titolo del credito relativo al capitale: con la possibilità che il corrispondente credito possa formare oggetto di atti separati, quand’anche non possa di norma sopravvivere all’estinzione del debito principale.

L’esempio più significativo è costituito dagli interessi dovuti a titolo di risarcimento danni: costante è la tendenza ad escludere che tali prestazioni abbiano carattere dell’autonomia. Le altre ipotesi tendono invece ad essere considerate nel segno della netta separazione: la prescrizione del credito principale non comporta la prescrizione quinquennale del credito relativo agli interessi maturati, così come la domanda relativa al capitale non interrompe la prescrizione del credito relativo agli interessi.

L’opinione relativa all’autonomia del debito di interessi sembra essere un corollario del principio processuale secondo cui il credito relativo agli interessi deve essere chiesto con apposita domanda in giudizio, nella quale siano indicate la fonte e la misura della prestazione. Inoltre si ha l’improponibilità della richiesta d’interessi per la prima volta in appello, salvo che si tratti di interessi maturati dopo la sentenza di primo grado.

Sulla disciplina della materia degli interessi nel fallimento devono finalmente tenersi presenti almeno gli articoli 54 e 55 della legge fallimentare. La prima disposizione richiama gli articoli 2788 e 2855 (estensione delle garanzie agli interessi). La seconda sospende gli interessi fino alla chiusura del fallimento, almeno che i redditi non siano garantiti da ipoteca, pegno o da privilegio.

 

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