Il vincolo di solidarietà può riferirsi sia all’ipotesi in cui esistano gli estremi di un’obbligazione soggettivamente complessa sia al caso in cui due o più obbligazioni distinte siano collegate da un nesso di accessorietà. Il codice civile sembra dare per presupposta l’applicabilità del vincolo e del regime di solidarietà a fenomeni eterogenei ma lascia all’interprete il compito di chiarire: in quali casi la disciplina sia funzionale all’esigenza di regolare secondo criteri unitari tutte le ipotesi; in quali la stessa sia applicabile alle obbligazioni soggettivamente complesse; in quali, infine, alle obbligazioni collegate soltanto da un vincolo di accessorietà.
L’art. 1292 è destinato a disciplinare il meccanismo generale della solidarietà e in quanto tale non è compatibile con un’applicazione limitata a un singolo settore di rapporti. La disposizione descrive il funzionamento della solidarietà sia dal lato passivo che dal lato attivo e, ne fornisce una nozione.(L’obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno può essere costretto all’adempimento per la totalità e l’adempimento da parte di uno libera tutti; oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l’adempimento dell’intera prestazione e l’adempimento conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori).
E’ norma di applicazione generale l’art. 1293. Quale che sia la struttura dei rapporti sottoposti al vincolo della solidarietà, è sempre possibile che ciascun debitore, nel caso della solidarietà passiva, sia tenuto ad adempiere con modalità diverse e che il debitore unico, nel caso della solidarietà attiva, sia tenuto ad adempiere con modalità diverse nei confronti dei vari creditori. All’obbligazione contratta nell’interesse esclusivo di un debitore o di un creditore (1298) non si applicano le norme fondamentali(1298 1299) che descrivono il fondamento e il modo di operare di quello strumento(regresso) che permette al debitore, il quale abbia eseguito integralmente la prestazione o impone al creditore il quale abbia conseguito l’intera prestazione, di ristabilire l’interna “parità”, per il tramite di pretese dirette a conseguire quel che spetta a ciascun debitore e\o creditore.
Esemplare è il caso del fideiussore che, una volta che abbia adempiuto, ha diritto a rivolgersi al debitore garantito in quanto subentra nella posizione del creditore e ne esercita gli stessi diritti. Tra le disposizioni che sembrano applicabili già in via logica al modello dell’obbligazione soggettivamente complessa le più importanti regolano la disciplina dell’interruzione della prescrizione(1310) e le conseguenze dell’inadempimento dell’obbligazione derivante da impossibilità imputabile a uno o più debitori. Nel diritto applicato la Corte Costituzionale ha escluso l’illegittimità dell’art. 1310 1 comma sulla base di un ragionamento che dovrebbe muovere dalla natura essenzialmente unitaria dell’obbligazione soggettivamente complessa. I giudici fanno riferimento alla necessità logica che la prescrizione si interrompa per tutti i debitori del gruppo oltre che nei confronti di coloro a cui siano stati rivolti gli atti interruttivi.
Anche la disciplina dell’inadempimento dovuto a un’impossibilità imputabile a uno o più condebitori(1307) sembra incompatibile con le ipotesi in cui in solido siano due o più obbligazioni fondate su titoli giustificativi diversi. L’obbligo di corrispondere il valore della prestazione dovuta, salva la richiesta del risarcimento del danno ulteriore al debitore inadempiente, presuppone il coinvolgimento di tutti i debitori: costoro subiscono le conseguenze dell’inadempimento imputabile a un solo debitore. Tale disposizione presuppone l’ipotesi di inadempimento definitivo, poiché il riferimento al caso in cui la prestazione sia divenuta impossibile per colpa di uno o di qualcuno dei condebitori. E’ opportuno precisare che la stessa presunzione di solidarietà passiva non si applica alle ipotesi in cui gli obblighi siano fin dall’inizio autonomi ma uniti da un vincolo di accessorietà: il vincolo solidale presuppone allora un’espressa previsione normativa o un’apposita pattuizione delle parti (1944).
A prima vista alcune disposizioni sembrano alludere a una sorta di divisione dell’obbligazione tra i contitolari di un’obbligazione soggettivamente complessa. Nel caso previsto dall’art. 1295 non si ha un mutamento del meccanismo di attuazione solidale del rapporto, ma la sostituzione al condebitore dei suoi coeredi i quali al loro interno non sono uniti da un vincolo di solidarietà, ma come un gruppo prendono parte all’attuazione solidale dell’obbligazione nel suo insieme.
Nonostante le apparenze, il vincolo di solidarietà permane nell’ipotesi in cui il creditore ponga in essere rinuncia nei confronti di uno soltanto dei condebitori. Il debitore che per effetto della rinuncia è affrancato dalla solidarietà non è automaticamente liberato dalla responsabilità nel caso di insolvenza di uno dei condebitori solidali(1313). Egli è obbligato a contribuire al soddisfacimento dell’interesse del creditore, fino all’integrazione della parte di debito che grava sul debitore insolvente: la parte del debitore insolvente è ripartita tra tutti i debitori, compreso quello che si era liberato dalla solidarietà.
Può definirsi invece quale espressione tipica della solidarietà dal lato attivo, la libera scelta da parte del debitore del concreditore destinatario del pagamento, salvo che il debitore sia già vincolato nei confronti del concreditore che lo abbia preceduto con domanda giudiziale (criterio della prevenzione 1296).