I casi in cui si ha una pluralità di soggetti del rapporto obbligatorio possono distinguersi: in base alla natura divisibile o meno dell’oggetto della prestazione; in base al modo di attuazione del rapporto obbligatorio; in base al fondamento e ai caratteri dell’organizzazione collettiva dei creditori o dei debitori; e infine in base ad una combinazione di tali criteri. La prestazione è divisibile se l’entità dedotta nel rapporto obbligatorio può essere frazionata in parti che abbiano proporzionalmente la stessa funzione economica dell’intera prestazione. In caso contrario l’obbligazione è indivisibile; ma un tale carattere può dipendere, oltre che dalla natura della prestazione (indivisibilità oggettiva), dal contenuto dell’atto di autonomia da cui il rapporto si origina (indivisibilità soggettiva).

Quando la prestazione è divisibile, l’obbligazione con pluralità di soggetti può presentarsi, con riguardo alle modalità di attuazione, nelle forme dell’attuazione parziaria, solidale e congiunta.

Nel primo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori, il creditore può pretendere da ciascuno dei debitori una frazione dell’intera prestazione; se più sono i creditori e uno solo è il debitore, ciascun creditore può pretendere una sola frazione (1314).

Nel secondo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori (solidarietà passiva), il creditore può pretendere da ciascun debitore l’intera prestazione e l’adempimento di uno libera gli altri; se più sono i creditori e uno solo è il debitore (solidarietà attiva), ciascun creditore può pretendere l’intera prestazione e l’adempimento conseguito dall’uno libera il debitore verso tutti i creditori. La solidarietà passiva è divenuta la regola: in mancanza di patto contrario, se la prestazione è divisibile e plurimi sono i debitori, l’attuazione è solidale (1292). La solidarietà attiva deve essere invece prevista dalla legge o dalle parti.

Nel terzo ordine di casi, se unico è il creditore e più sono i debitori, il creditore può pretendere la prestazione soltanto dal gruppo dei debitori uniti e questi si liberano se la eseguano tutti insieme; se più sono i creditori e unico è il debitore, soltanto il gruppo dei creditori uniti può pretendere l’intera prestazione e il debitore si libera se la esegue nei confronti di tutti i creditori. Le obbligazioni con pluralità di soggetti in cui assume rilievo l’organizzazione collettiva non si prestano a una sistemazione unitaria poiché la disciplina relativa alla speciale organizzazione del gruppo prevale di volta in volta sulla regolamentazione che potrebbe dedursi dalla nascita della prestazione o dalle modalità di attuazione del rapporto.

Le ipotesi sono ricomprese nella categoria delle “obbligazioni soggettivamente complesse”. Sono stati individuati tre elementi costitutivi: una pluralità di creditori e\o di debitori; un’unica prestazione (eadem res debita); una fonte unitaria per tutti i soggetti del rapporto (eadem causa obligandi). Il primo elemento costitutivo presuppone una comunione di interessi. Occorre distinguere l’ipotesi dai casi in cui possa aversi una contitolarità, figura che ricomprende in sé sia la sfera della proprietà e dei diritti reali sia la sfera delle situazioni giuridiche di natura obbligatoria. Il secondo elemento costitutivo ha dato luogo a discussioni, nel senso che l’identità dell’obbligazione sia ravvisabile soltanto all’origine: in fase di attuazione si avrebbero tante prestazioni e quindi tanti rapporti quanti sono i debitori o i creditori.

Una spiegazione più lineare suggerisce di distinguere tra il momento della titolarità e il momento dell’esercizio: non si può escludere che modalità diverse di esercizio della pretesa o di attuazione dell’obbligo si combinino con l’unitaria imputazione della titolarità a tutti i creditori e\o debitori. Il terzo elemento permette di evitare che siano possibili confusioni con l’ipotesi in cui più soggetti siano tenuti in base a prestazioni identiche, ma del tutto autonome, che nel loro insieme diano vita a un cumulo di adempimenti. L’unità della fonte può manifestarsi tanto sul piano contrattuale quanto su quello extracontrattuale.

Nella prima direzione potrà farsi riferimento a taluni schemi in cui l’aspetto unificante può essere costituito dal corrispettivo unico, dalla globalità dell’operazione economica, da documentazioni di carattere formale.

Nella seconda direzione l’ipotesi legale tipica si riferisce al caso in cui sia possibile accertare un unico fatto dannoso e quest’ultimo sia imputabile ad una pluralità di soggetti che abbiano concorso a produrlo. La disciplina a cui si può fare riferimento,in mancanza di norme di carattere generale, è stata tratta dalla regolamentazione delle obbligazioni solidali e delle obbligazioni indivisibili (art. 1292 e 1320).

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