Le obbligazioni che consistono nella consegna di cose determinate nel solo genere sono sottoposte a talune regole speciali. Nel caso delle obbligazioni di genere non si applicherebbero, secondo un indirizzo giudiziale consolidato, le disposizioni, dettate per le cose di specie, che regolano la garanzia per vizi: il creditore può esigere la sostituzione delle cose con altre immuni da difetti; si rammenti inoltre che la convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di cose mobili rinvia alla qualità che il creditore si può attendere in base a un’interpretazione di buona fede del contratto.
Il tema è approfondito dalla letteratura giuridica tedesca, la quale ammette che si possa ricorrersi all’azione per esatto adempimento e che possa pretendersi una nuova consegna regolare; ma si deve anche prendere atto che i termini di prescrizione non differiscono da quelli previsti per gli obblighi di garanzia.
Regole di carattere generale sono previste con riguardo al luogo di esecuzione della prestazione generica. Si applica la disposizione secondo cui spetta al creditore chiedere l’adempimento, da compiersi al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza. (1182).
Nel caso in cui il creditore rifiuti senza giustificato motivo di ricevere le cose generiche a lui dovute, può farsi con atto di intimazione, notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione, quell’offerta che costituisce il presupposto della situazione qualificata in termini di mora del creditore: primo stadio del procedimento che può condurre alla liberazione del debitore anche contro la volontà del creditore (liberazione coattiva 1210-1216).
Non è scritto il principio secondo cui il debitore di cose generiche non è mai liberato dalla responsabilità nel caso di un perimento a lui non imputabile della prestazione promessa, poiché il genere per definizione non si estingue ed è sempre possibile procurarsi sul mercato i beni da consegnare (genus numquam perit), purché le parti non abbiano previsto che le merci siano da scegliere nell’ambito della provvista, ovviamente non illimitata, del debitore e quest’ultima perisca totalmente.
Occorre precisarsi che la necessità di procurarsi le cose altrove può comportare, a vantaggio del debitore non imputabile, l’esonero dalla responsabilità per il ritardo nell’adempimento della prestazione dovuta (1256). Resta ferma l’esigenza di tener conto del tipo di impegno che è da attendersi dal debitore in considerazione del titolo del rapporto, del suo fondamento pratico, delle circostanze e anche del ruolo economico e sociale dell’obbligato.
La lacunosa disciplina delle obbligazioni generiche ha comportato la tendenza a rifarsi in via analogica alla più ricca disciplina prevista per le obbligazioni alternative. Inoltre la limitata discrezionalità della valutazione del debitore nel consegnare le cose generiche di cui sia predeterminata la qualità riguarda direttamente l’esatta esecuzione della prestazione.