La situazione che si viene a creare, in conseguenza della lesione dell’interesse del creditore, costituisce il presupposto immediato di un nuovo diritto di credito e il fondamento di una situazione che potrà farsi valere in sede giudiziale, anche nelle forme del processo esecutivo. L’aspetto, che è costituito dall’effettiva soddisfazione dell’interesse del creditore, per tramite dello strumento di fatto più adeguato, permane nel caso in cui il debitore non provveda spontaneamente all’attuazione degli obblighi che conseguano al suo inadempimento.

Questa volta la via da percorrere necessariamente è costituita dall’esercizio dell’azione. Il creditore si rivolgerà al giudice al fine di ottenere una pronuncia che condanni il debitore, ove sia ancora possibile, a reintegrare il creditore dei danni subiti a causa dell’inadempimento. La pronuncia del giudice costituisce il titolo, ove il debitore resti ancora inerte, per procedere all’esecuzione forzata sui beni del debitore.

Nel procedimento di esecuzione forzata torna a riproporsi la distinzione tra il conseguimento dell’oggetto corrispondente in natura all’adempimento della prestazione dovuta e il conseguimento di un equivalente. La prima ipotesi è prevista nelle forme dell’esecuzione forzata in forma specifica che si attua in maniera diversa a seconda che l’oggetto della prestazione sia costituito da una cosa determinata mobile o immobile ovvero da un fare fungibile o da un non fare.

L’altra ipotesi presuppone che al creditore resti soltanto la possibilità di conseguire la soddisfazione per equivalente. Il meccanismo processuale previsto è costituito dall’espropriazione forzata dei beni del debitore che siano necessari e sufficienti a soddisfare il creditore (2910).

Le tre fasi fondamentali dell’espropriazione sono costituite da: pignoramento dei beni; vendita forzata dei beni, salva in alternativa, la possibilità di un’assegnazione di questi ultimi (2912). Naturalmente anche questa misura di tutela potrebbe fallire in tutto o in parte, se il debitore non abbia beni o non né abbia nella misura sufficiente.

 

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