I meccanismi convenzionali di rivalutazione dei debiti di denaro sono di due ordini: totalmente o parzialmente automatici ovvero affidati a successive determinazioni dell’ammontare dell’obbligo. I secondi presuppongono un nuovo accordo e non sono pertanto suscettibili di una preventiva sistemazione. I primi si distinguono a seconda che si abbia pur sempre riferimento a un’unità valutaria scelta per la sua presunta maggiore stabilità (clausole oro, clausole-valuta estera) ovvero a seconda che si rinvii al valore di altre merci oppure a indici statistici (clausole merci, clausole di indicizzazione).
La distinzione è importante, poiché la diffusione dei vari tipi di clausole dipende dall’economia in generale e soprattutto dalle vicende delle istituzioni monetarie, anche nel quadro della legislazione internazionale. Tra le clausole contrattuali che in senso lato potevano considerarsi di salvaguardia minore diffusione hanno ormai i patti che prevedevano il pagamento con monete di metallo aventi un valore intrinseco.
In passato una delle clausole più diffuse era la clausola oro corso secondo cui i pagamenti dovevano avvenire con monete coniate nel materiale prezioso. Il noto evento che ha segnato il tramonto del primato dell’oro negli scambi mercantili fu costituito dalla decisione dell’America di sottrarsi al sistema monetario. Con l’abolizione della stessa convertibilità aurea del dollaro altri sono ormai i parametri utilizzati soprattutto nei mercati internazionali.
Per descrivere il fenomeno delle clausole che prevedevano il pagamento in moneta avente un valore intrinseco si è parlato di principio metallista al fine di porre in rilievo il nesso che l’ammontare del debito ha con il valore attribuito ad un bene reale. Il codice, dopo aver premesso che il pagamento deve farsi con la moneta avente valore intrinseco prevista nel titolo costitutivo del credito, regola l’ipotesi in cui la moneta non sia più reperibile, o non abbia più corso legale nello stato, o ne sia alterato il valore intrinseco; e dispone che il pagamento debba allora farsi in moneta corrente per un ammontare corrispondente al valore intrinseco che la specie monetaria dovuta aveva al tempo in cui l’obbligazione fu assunta (1280 comma 2).