L’ azione di simulazione è un’azione di accertamento essendo diretta a far valere davanti all’autoritĂ  giudiziaria la situazione giuridica reale contro l’apparenza (e quindi del negozio simulato).

Legittimati ad agire sono le parti ed i terzi interessati cioè i terzi attualmente o potenzialmente pregiudicati dal latino sarĂ  parente. Se la simulazione risulta da gli atti, essa deve essere rilevata anche l’ufficio quando la pretesa fatta valere in giudizio sia fondata sul contratto simulato.

L’azione di simulazione è imprescrittibile avendo natura di accertamento. La giurisprudenza è ferma nel distinguere tra azione di simulazione assoluta dal quale è imprescrittibile; mentre quella tendente a far accertare la simulazione relativa è assoggettata alla prescrizione decennale. Tuttavia questa distinzione è contrastata dalla dottrina maggioritaria.

Per quanto riguarda la materia della prova la legge di distingue a seconda che siano le parti o i terzi a proporre l’azione di simulazione:

– I terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare la prova di essa con qualsiasi mezzo, anche mediante testimoni e mediante presunzioni.

– Le parti non possono ricorrere alla prova per testimoni e per presunzioni quando mirano ad accertare l’inefficacia del contratto simulato in quanto si tratta di provare un fatto contestuale o anteriore (l’accordo simulatorio) contrario al contenuto del documento dal quale risulta il contratto simulato. Esse hanno quindi l’onere di provare la simulazione e mediante la contro scrittura. Tuttavia la simulazione può essere liberamente provata quando l’azione è diretta ad accertare la illiceitĂ  del contratto di simulato.

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