L’azione di riduzione consente al legittimario leso nella sua quota di riserva di agire per ottenere la riduzione delle disposizioni lesive, sia testamentarie che donative, artt. 554, 555 cc.
L’azione di riduzione non ha carattere reale ma personale, e può essere esercitata dal legittimario che abbia accettato con beneficio d’inventario 564/1c. Tuttavia la decadenza dal beneficio d’inventario non determina la perdita dell’azione di riduzione 564/1c.
Resta escluso il legittimario che sia stato preferito dal testatore, essendo esclusa una delazione ereditaria.
L’azione di riduzione è irrinunciabile dai legittimari finché il donante (de cuius) è in vita, perché la rinuncia in tutto o in parte alla quota di legittima prima dell’apertura della successione si configurerebbe come un patto successorio.
L’azione è rinunciabile dopo la morte del donante (de cuius) con l’apertura della successione.
LA rinunzia è libera, potendosi desumere anche da un comportamento concludente, anche se la disposizione o donazione lesiva sia immobiliare.
Il legittimario che domanda la riduzione ai donatari o disposizioni testamentarie deve inoltre imputare alla propria quota di legittima le donazioni e i legati fatti senza espressa dispensa dal de cuius.
La dispensa è un atto unilaterale ovvero una dichiarazione del donante/de cuius che esonera il legittimario dall’onere dell’imputazione nella propria quota di legittima. La dispensa può essere contenuta come clausola nel contratto di donazione o nel testamento, al fine di utilizzare la quota disponibile privilegiando il legittimario rispetto agli altri coeredi.
L’azione di riduzione non fa valere un diritto reale ma è volta a rendere inefficace l’atto dispositivo del testatore lesivo della quota di riserva, rendendo la disposizione inefficace giudizialmente.
L’azione è concessa al fine di ottenere la reintegrazione della propria quota lesa del de cuius per disposizione testamentaria a titolo di eredità o di legato sia per atti di donazione e liberalità.
– al legittimario pretermesso, cioè di colui che non abbia ricevuto nulla perché non contemplato nel testamento, non è stato chiamato all’eredità;
– al legittimario che abbia ricevuto per testamento o che si trovi a succedere per successione legittima in una quota di beni inferiore a quella spettante per legge c.d. quota di riserva;
– agli aventi causa ed eredi del legittimario, essendo il relativo diritto trasmissibile mortis causa;
L’azione di riduzione può essere esercitata in via surrogatoria dai creditori del defunto quando l’erede non abbia accettato con beneficio d’inventario 557/3c.
Mentre se l’erede ha accettato con beneficio d’inventario i creditori sono estromessi.
L’azione è rinunciabile dopo la morte del donante (de cuius) con l’apertura della successione.
L’azione di riduzione si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione.
L’azione di riduzione raggiunge immediatamente il proprio scopo restitutorio, ogniqualvolta il bene da conseguire sia ancora nel patrimonio dei convenuti in giudizio.
Per cominciare si procederà con la riduzione delle disposizioni testamentarie e poi con le donazioni.
Si comincia con la riduzione delle disposizioni testamentarie proporzionalmente, perché hanno effetto dall’apertura della successione che è il momento della riunione fittizia.
Esempio: il defunto nomina erede un estraneo lasciandogli 100, ed un altro un legato di 50, e lascia debiti per 50. Mentre non lascia nulla al suo unico figlio.
Calcoliamo la massa fittizia: 100 eredità + 50 legato – 50 debiti + 0 donazioni = 100 di cui il 50% spetterebbe al figlio a titolo di legittima o quota di riserva. A tal fine si riducono proporzionalmente la disposizione testamentaria ed il legato del 50% ciascuno. Quindi al figlio si attribuisce 50 + 25 = 75. e i debiti sono divisi al 50% tra l’erede e il figlio. Pertanto:
l’erede avrà 50 – 25 = 25
il legatario 25
il figlio legittimario 75 – 25 = 50
inoltre il legatario, dopo la domanda giudiziale, eè tenuto a restituire i frutti percepiti e quelli che avrebbe percepito usando l’ordinaria diligenza 561/2c e 1148 cc.
Qualora la lesione permane dopo la riduzione delle disposizioni testamentarie si procederà a ridurre le donazioni dirette e indirette, e remuneratorie.
Le donazioni si riducono cronologicamente, cominciando dall’ultima e risalendo a quelle anteriori 559 cc, perché si presume che quella più vicina cronologicamente alla morte, cioè l’ultima effettuata dal de cuius, sia quella lesiva.
Infatti la donazione è considerata dal legislatore come una disposizione testamentaria anticipata.
Tale azione non riguarda le donazioni fatte ai legittimari che sono soggette a collazione nella massa ereditaria, salva l’ipotesi di dispensa.
La riduzione delle donazioni priva il donatario del suo titolo d’acquisto obbligandolo alla restituzione del bene o, in mancanza del bene(venduto o perito), alla restituzione per equivalente del valore al tempo dell’apertura della successione.
Esempio. Supponiamo che la massa ereditaria sia 100, costituita da una prima donazione di 50 ed un’altra successiva di 50. pertanto, all’unico figlio legittimario spetterebbe la legittima pari a 50.
Se la 2° donazione è irrecuperabile per insolvenza del donatario il valore di 50 va detratto dalla massa, che si riduce appunto a 50. Ne segue che la legittima si riduce a 25. Il legittimario agirà in riduzione sul 1° donatario per 25.
Esempio. Il defunto ha donato in vita a un terzo un bene pari a 200. Lascia a un figlio 100 e nulla all’altro (legittima: 2/3 di 300 = 200, ossia 100 a figlio). Il figlio pretermesso agisce in riduzione per 100 verso il donatario, che risulterà insolvente. A questo punto la massa di 300 si riduce a 100. Ne segue che i figli divideranno al 50% ii beni relitti.
Circa la restituzione dei beni conseguente alla riduzione dei legati e donazioni, la legge distingue tra beni mobili e beni immobili 560 cc.:
– Se trattasi di bene mobile, il donatario può scegliere se restituirlo o pagare il controvalore, regola delle obbligazioni alternative 1286/1c;
– Se trattasi di bene immobile, il donatario può:
- separare una porzione in natura, se divisibile 560/1c;
- cedere il bene all’eredità, salvo conguaglio valori in denaro. Questo accade quando la parte ridotta (eccedenza) supera il quarto della disponibile (Esempio: massa 160 di cui donato 120. il figlio eredita 40 ed agisce in riduzione per altri 40 per ottenere la legittima=80. Poiché 40 l’eccedenza ridotta supera il quarto della disponibile pari a 20 (80/4=20), l’immobile rientra per intero nell’eredità e il donatario riceve il valore della disponibile pari a 80);
- non cedere il bene all’eredità, e corrispondere l’eccedenza in denaro quando la parte ridotta(eccedenza) non supera il quarto della disponibile (Esempio: massa 120 di cui donato 70. Il figlio eredita 50 ed agisce in riduzione per altri 10 per ottenere la legittima=60. Poiché 10 l’eccedenza ridotta non supera il quarto della disponibile pari a 15 (60/4=15), l’immobile è tenuto dal donatario, mentre il figlio riceve 10);
Con la restituzione dell’immobile sono dovuti i frutti percetti e percipiendi dal giorno della domanda giudiziale di riduzione 561/1c. L’immobile va restituito libero da pesi ed ipoteche, salvo che la domanda sia stata trascritta dopo 10 anni dall’apertura della successione.
Qualora non sia possibile la restituzione dell’immobile perché alienato o perito per causa del donatario, egli ha l’obbligo di corrispondere il controvalore, in applicazione del principio dell’indebito essendo venuto meno il suo titolo di acquisto(2037 cc).