Nell’analisi del 2054 avevamo tralasciato l’ultimo comma, il quale prevede che tutti i soggetti responsabili ai sensi dei commi precedenti rispondono altresì dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
Questa è forse l’unica norma espressa e netta di responsabilità oggettiva nel sistema del Libro IV, Titolo IX del Codice civile.
Si trattava di tutelare il più possibile i soggetti danneggiati dalla circolazione stradale, accollando i costi agli autori del rischio.
Era però difficilmente accettabile, ed ancor di più lo è oggi, l’imputazione agli stessi soggetti del rischio relativo ai vizi di costruzione.
È chiaro che per questi ultimi dovrebbe invece rispondere il produttore, autore del vizio di costruzione.
Ma ai tempi della codificazione il produttore di veicoli, come il produttore in generale, era lontano dai territori della responsabilità extracontrattuale che sono i soli disponibili per il terzo danneggiato che non abbia rapporti contrattuali, immediati o mediati, col soggetto al quale il danno sia riconducibile; e la responsabilità dei soggetti indicati dal 2054 poté sembrare l’unica via percorribile per il legislatore.
Nella prospettiva attuale, nella quale la responsabilità del produttore nei confronti di soggetti terzi per danni originati dal prodotto è ormai un dato certo, di una direttiva CEE (374/1985, attuata col d.P.R. 224/1988), una norma come l’ultimo comma del 2054 appare non più in sintonia con l’ordinamento quale è nel frattempo diventato e comunque sbagliata: perché fa gravare la responsabilità su sfere giuridiche comparativamente meno idonee rispetto a quella del produttore.
La giurisprudenza, dopo aver affermato la natura esclusiva della responsabilità ex 2054.4, ha reputato nel corso degli anni ‘70 che essa non preclude la responsabilità del produttore.
Ma la norma, con riguardo ai danni da vizi di costruzione, dovrebbe essere abrogata.
Tanto più che l’esito al quale si è giunti è altrettanto insostenibile che il precedente: infatti mentre il conducente e gli altri soggetti indicati dal 2054 (e cioè il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio) rispondono oggettivamente, secondo Cass. 577/1973 il produttore risponderebbe ex 2043 (Risarcimento per fatto illecito), dovendosene perciò provare la colpa ad opera del danneggiato ai fini del risarcimento.
Con l’entrata in vigore del d.P.R. 224/1988, l’auspicata abrogazione può reputarsi virtualmente realizzata, benché non ricorrano formalmente gli estremi dell’abrogazione espressa né di quella tacita.
Questo comporta un’interpretazione evolutiva del 23 l. 990/1969, il quale prevede che nel giudizio promosso contro l’assicuratore deve essere chiamato anche il responsabile del danno.
La norma in questione fa riferimento a colui che ai sensi del 2054 deve rispondere del danno da circolazione, ma poiché ove tale danno debba farsi risalire a vizi di costruzione dell’autoveicolo responsabile deve ritenersi ormai il produttore e non più i soggetti indicati al 2054, questi ultimi od il loro assicuratore potranno chiamare in causa il produttore, il quale sarà tenuto in via esclusiva al risarcimento.
In questi termini risulta superata quella fase interpretativa anteriore al d.P.R. 224/1988 nella quale si reputava che l’assicuratore del responsabile civile ex 2054, dopo aver risarcito il danneggiato, potesse agire in regresso nei confronti del produttore del veicolo.