La delazione dell’eredità fa nascere nel chiamato il diritto di accettare. L’acquisto dell’eredità si consegue solo con l’accettazione, con effetto retroattivo al momento dell’apertura della successione. L’accettazione è un negozio unilaterale con il quale il chiamato manifesta la volontà di assumere la qualità di erede.

Questo perché il testamento è atto esclusivo e personale del de cuius che non tollera accordo con i futuri eredi o terzi. Pertanto, Accettando il chiamato subentra nel patrimonio del de cuius, cioè diviene titolare di rapporti giuridici attivi e passivi. Ciò implica che il chiamato dovrà preliminarmente valutare l’opportunità o meno di ereditare (ovvero esercitare il beneficio di inventario).

Se il chiamato è incapace(minore o interdetto) l’accettazione con beneficio d’inventario è fatta dai genitori esercenti la patria potestà o dal tutore o curatore speciale, previa autorizzazione del giudice tutelare(artt.,320/3, 321, 374 n.3). L’accettazione dell’incapace senza beneficio d’inventario è nulla.

L’accettazione può essere impugnata per violenza o dolo ex art.482/1c valevole per i contratti, ma non per errore dell’erede che cade sul titolo o sul contenuto della delazione perché magari ignorava l’esistenza di debiti. In ogni caso, l’erede è tenuto a soddisfare le passività non oltre il valore dell’eredità 483/2.

Se il valore dell’eredità, detratta la legittima, è insufficiente, tutti i legati sono ridotti proporzionalmente.

L’accettazione dell’eredità è insuscettibile di revocatoria.

 

Modi. L’accettazione può essere di due tipi:

1)  espressa, se contenuta in una dichiarazione resa in atto pubblico o in una scrittura privata 475/1;

2)  tacita, se manifestata tramite un comportamento concludente, attraverso il compimento di atti 476, alienando i beni o esercitando azioni ereditarie.

L’accettazione tacita non ha luogo per gli incapaci legali e gli Enti giuridici in quanto a pena di nullità va fatta espressamente.

Vi sono tuttavia dei casi in cui l’acquisto dell’eredità è imposto dalla legge, e cioè:

  • quando è entrato nel possesso dei beni senza eseguirne tempestivamente l’inventario entro 3 mesi dall’apertura della successione 485/1;
  • compiuto l’inventario l’erede non effettua entro 40gg. la dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario o di rinunzia all’eredità, 485/3;
  • il chiamato che ha rinunciato in cambio di un corrispettivo(cessione onerosa) 477cc, o ha rinunziato in favore di alcuni soltanto degli altri chiamati 478cc.
  • quando il chiamato ha sottratto o nascosto beni ereditari, anche se dichiara di rinunziare, 527cc;

Quando l’accettazione dell’eredità, anche Tacita, comprende diritti immobiliari è soggetta trascrizione 2648cc al fine di risoluzione di conflitti con altri aventi causa del de cuius. Principio della continuità delle trascrizioni 2650cc.

Altro effetto della trascrizione è la preclusione ai terzi di buona fede di acquistare da erede apparente 534/3.

Il termine per l’accettazione si prescrive nel tempo ordinario di 10 anni (art. 480), che decorre dal giorno dell’apertura della successione, oppure dal giorno in cui si verifica la condizione sospensiva ex art.480/2.  Tale termina vale anche per i chiamati ulteriori 480/3. Inoltre, il chiamato ulteriore può interrompere la pendenza della delazione facendo fissare dal giudice un termine per l’accettazione.

In caso di chiamata di nascituro non concepito e di Ente da istituire  Il termine decorre dalla nascita o dalla costituzione.

Il termine non è rilevabile d’ufficio 2938cc ma deve essere richiesta dagli interessati.

Ancora, il diritto ad accettare l’eredità è soggetto a decadenza, ovvero il chiamato ulteriore può chiedere al giudice di fissare un termine per l’accettazione del primo chiamato e in mancanza il diritto si estingue c.d. Azione Surrogatoria.

Inoltre, il diritto ad accettare l’eredità è soggetto a decadenza quando il chiamato eseguito l’inventario dei beni e delle passività non accetta entro i 40gg.(che decorrono dallo scadere dei 3 mesi per la redazione dell’inventario).

L’accettazione è un atto puro: non può sottoporla a termine o a condizione, non può essere parziale ed è irrevocabile.

L’accettazione si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. L’errore invece non è causa di impugnazione perché non si vuole che l’erede possa far valere il difetto di informazione o di valutazione per sottrarsi agli impegni di una eredità passiva.

Nel caso in cui si scopra un testamento di cui non si aveva notizia al tempo dell’accettazione, la legge consente una limitazione di responsabilità, ma non l’impugnazione dell’accettazione.

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