La successione testamentaria è quel particolare tipo di successione che ha luogo quando il de cuius stabilisce con atto di ultima volontà, o testamento, quali sostanze o parti di esse, nonché, quanti soggetti devono essere chiamati a succedere, magari individuando la porzione del patrimonio che spetterà a ciascuno (art.587cc).
Il TESTAMENTO è un negozio a causa di morte. È l’atto tramite il quale la persona dispone dei suoi rapporti per quanto avrà cessato di vivere, quindi, l’atto produce effetti dopo la morte del testatore. Per la sua particolarità, il legislatore giunge a dare al MOTIVO rilievo rispetto alla disciplina del contratto. Infatti l’art.624 cc prevede l’annullamento della disposizione testamentaria per errore sul motivo quando questo sia stato il solo che abbia determinato il testatore a disporre.
I limiti che incontra l’autonomia testamentaria sono:
– quello della solidarietà familiare, in quanto in presenza degli stretti congiunti(legittimari) la persona può disporre solo di una parte del proprio patrimonio, proprio perché la legge prevede che parte del patrimonio spetti ai legittimari;
– quello dell’altrui libertà testamentaria, principio che trova espressione nel divieto dei FEDECOMESSI.
La sostituzione fedecommissaria è quella che fa obbligo all’erede o al legatario di conservare e restituire i beni alla sua morte. Tale istituto limitava la circolazione e la disponibilità dei beni, pertanto, venne abolito già nel codice del 1863. Il codice del 1942 aveva in parte reintrodotto l’istituto, ma la Riforma del Diritto di Famiglia del 1975 ha di nuovo generalizzato il divieto della sostituzione Fedecommissaria art.692 cc. Il divieto comporta la nullità della sostituzione, restando ferma la validità della mprima istituzione. Unica eccezione riguarda la chiamata di un congiunto interdetto o minorenne abitualmente infermo di mente, in quanto il testatore può stabilire l’obbligo di conservare e restituire i beni a favore delle persone o degli enti che abbiano avuto cura dell’istituito erede, art,692/2c.
Funzione attuale del Fedecommesso è piuttosto quella di incentivare la cura del congiunto incapace per il tempo in cui il testatore sarà estinto.
Requisiti dell’istituto del fedecommesso sono:
– l’istituito deve essere il coniuge o un discendente,
– l’istituito deve essere in stato di interdizione o, se minore, in stato di abituale infermità mentale;
l’istituito può godere dei beni ma non ne può disporre salvo il caso venga autorizzato dal giudice per utilità evidente.
La disposizione fedecommissaria perde di efficacia se l’istituito viene riabilitato oppure se il sostituito non provvede alla cura dell’istituito.
Con la morte dell’istituito l’eredità si devolve al sostituito art.696/1c cc, viceversa, se dovesse morire il sostituito l’eredità si devolve ai successori dell’istituito art.696/2c
PERTANTO, il testamento come altri negozi giuridici deve perseguire interessi compatibili con l’utilità sociale, come quella della funzione sociale della proprietà ex art.42 Cost.
L’effetto principale della disposizione testamentaria è quello di attribuire al designato l’eredità (disposizione a titolo universale) o il legato (disposizione a titolo particolare).