Per successione necessaria si intende il particolare regime normativo volto a tutelare alcune specifiche categorie di soggetti, qualificati come legittimari, attribuendo loro una determinata quota di ereditĂ , o altri diritti nella successione:

– il coniuge,

– i figli legittimi e naturali, legittimati, adottivi,

– e gli ascendenti legittimi,.

La tutela dei legittimari limita l’autonomia negoziale del defunto, tanto che, alcuni parlano di successione contro la volontĂ  del testatore. Aspetto accentuato dall’art. 457 ultimo comma, che dice, come le disposizioni testamentarie non possano pregiudicare i diritti riservati ai legittimari.

Il limite posto all’autonomia negoziale del defunto, riguarda anche la disciplina delle donazioni, ossia liberalitĂ  che eccedono la quota disponibile, come stabilito dall’art. 555 c.c.

 Diversamente dalla tutela contrattuale che opera sotto il profilo della nullitĂ  della disposizione inderogabile, attraverso sostituzione della clausola nulla con la clausola precostituita, La disposizione testamentaria, lesiva della legittima, conserva piena validitĂ  ed efficacia, salvo venire meno solo a seguito dell’esperimento della azione di riduzione (­­­­­­­“Le norme relative all’intangibilitĂ  della quota riservata ai legittimari, non ponendo il divieto dell’atto lesivo ma comminandone l’inefficacia nei confronti del soggetto tutelato ove questi intenda avvalersene, non rientrano nella categoria delle norme imperative inderogabili la cui violazione rende illecito il negozio.” (Cass. Civ., sez. II, 30 luglio 2002, n. 11286, in Giur. It., 2003, 442; in Giust. Civ., 2003, 77.)

 Pertanto, anche se la legge riconosca in capo al legittimario una quota di riserva dei beni ereditari, tale fatto non determina, ipso iure, la chiamata come erede al momento della apertura della successione.     Quindi la istituzione di erede universale in favore di terzi, se pur lesiva della legittima, non è affetta da nullità, ma soggetta ad azione di riduzione nella parte in cui eccede la quota disponibile.

Rammentiamo che, la quota disponibile è la quota di cui il testatore dispone sull’asse ereditario, avendo già soddisfatto la quota di legittima

 Si rileva, infatti, che nel nostro ordinamento il legittimario, in tutto o in parte pretermesso, gode di tutela  su base reale sui beni ereditari.

E ciò a differenza di quel che avviene in altri ordinamenti, come quello germanico, in cui la tutela risulta essere apprestata su di un piano meramente obbligatorio attraverso il riconoscimento al legittimario di un diritto di credito nei confronti degli eredi istituiti(credito pari al 50% della sua quota).

 Per il nostro ordinamento, il diritto del legittimario viene ad essere individuato, calcolando proporzionalmente i beni relitti (al netto dei debiti ereditari) più i beni donati, attraverso una particolare operazione denominata dalla dottrina quale “riunione fittizia” in considerazione proprio della astrattezza della stessa (art. 556 c.c.).

Individuata la massa fittizia di cui il de cuius disponeva, viene rilevata la quota di riserva  spettante al singolo. La quota è mobile, atteso che risente dell’influsso relativo alla presenza degli altri legittimari.

Cosicché, per esempio, si apre la successione degli ascendenti solo in assenza di discendenti, mentre discendenti e coniuge concorrono sempre fra loro con quote diverse secondo il loro numero.

Coniuge ed ascendenti concorrono fra loro (cfr. artt. 537-548 c.c).

Effettuato il calcolo della massa fittizia, si procede a sottrarre, come stabilito ex art.553 ultima parte e 564/II c le liberalità ricevute dal legittimario senza dispensa dall’imputazione.

La quota di riserva del legittimario, così come individuata, risulta essere intangibile dal de cuius.

Quota sulla quale, il de cuius, non può apporre in alcun modo divieti e condizioni (art. 549 c.c.).

 Circa il fondamento dell’istituto della successione necessaria:

– da alcuni viene individuato nella finalitĂ  conservativa dei beni del de cuius nell’ambito della cerchia piĂą ristretta dei suoi familiari, in altri termini nel principio di solidarietĂ  familiare.

– Per altri, il fondamento è individuato nel fine di garantire la solidarietĂ  nei rapporti familiari.

Tuttavia si evidenzia che la successione necessaria, non solo non costituisce in alcun modo un mezzo di preservazione dell’unitĂ  familiare, ma che, al contrario, non faccia che acuire i contrasti endofamiliari (DELLE MONACHE, Abolizione della successione necessaria?, in Riv. Not., 2007, 815, secondo il quale si è, ormai, in presenza di istituto anacronistico e non piĂą attuale, nella misura in cui risulta ad oggi strutturato, ma pur sempre con funzione di freno al cosiddetto abuso di volontĂ  testamentaria).

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