Posizione del successibile

Successore (erede) è colui che subentra nel patrimonio del de cuius. Quando si apre la successione, i successori non possono essere ancora chiamati eredi, sono semplicemente chiamati all’eredità ( si dice anche delati, e si chiama delazione la situazione relativa). Vale a dire che i delati hanno a disposizione un certo periodo entro cui possono, se lo desiderano, accettare (o adire) l’eredità ad essi devoluta.

Solo in caso di accettazione prenderanno il nome di eredi.

 Finché l’ereditando è in vita ha libertà di disporre dei propri beni, ed i futuri legittimari non possono opporsi agli atti di disposizione, né possono chiedere atti conservativi o cautelativi.

Solo in caso di assenza dell’ereditando, dichiarata dal giudice, i legittimari possono chiedere temporaneamente l’assegnazione del patrimonio.

Per subentrare nei diritti di una persona defunta è necessario possedere la capacità di succedere (art. 462).

Sono capaci di succedere i nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Si presume concepito al tempo dell’apertura della successione chi è nato entro i 300 giorni dalla morte della persona della cui successione si tratta.

Possono inoltre succedere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non concepiti (nati non concepiti).

Possiedono la capacità di succedere anche le persone giuridiche, le quali però non possono accettare eredità o legati senza apposita autorizzazione governativa. Anche le associazioni non riconosciute possono ricevere per testamento in quanto dotati di soggettività giuridica.

Il divieto dei patti successori

art. 458 Divieto di patti successori.

E’ nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. E’ del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

I patti successori possono essere :

istitutivi = è la convenzione o contratto con la quale l’ereditando dispone della propria successione al di fuori dello strumento testamentario; tale patto viola la libertà testamentaria.

dispositivi = è il negozio col quale il futuro erede dispone a favore di altri di diritti che gli potranno spettare su una successione non ancora aperta;

rinunciativi = è il negozio col quale il futuro erede rinuncia ai propri diritti prima dell’apertura della successione.

In Italia, è stato riconosciuto per legge l’istituto del Patto di Famiglia L.14/02/2006 n.55 al fine di evitare lo smembramento dell’impresa commerciale, destinandola ad un unico titolare, salvo per i legittimari del diritto alla liquidazione della loro quota.

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