Gli eredi del de cuius sono i figli legittimi cui sono equiparati i figli legittimati e gli adottivi.
Vi è un solo soggetto che può concorrere con i discendenti, e cioè il coniuge.
Il figlio legittimo, unico erede, ha diritto alla metà della massa;
Se concorrono più figli legittimi, eredi unici, hanno diritto ai due terzi della massa;
Vi è un solo soggetto che può concorrere con i discendenti, e cioè il coniuge.
Se il figlio legittimo concorre con il coniuge, ciascuno ha diritto alla quota di un terzo;
invece se vi sono più figli che concorrono con il coniuge, i figli hanno diritto alla metà dell’eredità e il coniuge ha diritto a un quarto;
A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975 anche ai figli naturali sono stati assegnati gli stessi diritti spettanti ai figli legittimi 536/1c. Tuttavia ai figli legittimi è riconosciuto il diritto di commutazione della quota spettante ai figli naturali: cioè possono cioè soddisfare con denaro o beni immobili ereditari la porzione che spetta ai figli naturali, a meno che questi si oppongano, in tal caso decide il giudice.
Mentre i c.d. figli incestuosi, dichiarati non riconoscibili , sono invece esclusi dall’eredità; ad essi è però riconosciuto il diritto ad un assegno vitalizio pari alla rendita della quota cui avrebbero diritto se la filiazione fosse riconosciuta o dichiarata 580/1c. La richiesta può essere capitalizzata, ossia con immediato pagamento del capitale con denaro o beni ereditari.
Il diritto all’assegno vitalizio o legato pari alla rendita della quota ha la natura peculiare di diritto di legittima in quanto prevale sulla contraria volontà del de cuius, in quanto si fonda nella inderogabile solidarietà familiare. Il legato è posto acarico degli eredi, legatari e donatari proporzionalmente alla quota ricevuta 594 cc.
La corte costituzionale SENT.494/2002 ha dichiarato incostituzionale l’art.278/1c, riconoscendo il diritto/facoltà dei figli non riconoscibili di esercitare l’azione per la dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità. Quale presupposto per far valere diritti successori spettanti per legge ai figli naturali 573 cc.
Se taluno dei figli del de cuius non può o non vuole accettare l’eredità gli subentrano, per rappresentazione, i suoi discendenti.
Se non vi sono discendenti, la quota di eredità non assegnata s’accresce agli altri figli.
La commutazione della porzione dei figli naturali e del coniuge
Ai figli legittimi è riconosciuto il diritto di commutazione della quota ereditaria spettante ai figli naturali 537/3c, 542, 566/2c: cioè possono cioè soddisfare con denaro o beni immobili ereditari la porzione che spetta ai figli naturali, a meno che questi si oppongano, in tal caso decide il giudice. Pertanto, nella commutazione ravvisiamo un diritto potestativo a concessione giudiziale, previa richiesta di tutti i figli legittimi.
Altro presupposto della commutazione è che la porzione da commutare abbia titolo esclusivo nella legge in quanto se attribuita in tutto o in parte con testamento la commutazione non può essere concessa
Così ancora, la commutazione non può essere concessa è esclusa se il testatore ha già diviso i beni tra gli eredi.
L’art.542/3c riconosce il diritto di commutazione anche nei confronti del coniuge.