Il 2059 (Danni non patrimoniali) non è più solo la norma che disciplina il danno morale.
Dopo Corte cost. 372/1994 in esso aveva trovato risarcimento il danno alla salute.
Da un lato però si trattava di affrancare il danno alla salute dalle ipotesi di fatto reato alle quali aveva dovuto far riferimento la Consulta in quel giudizio; dall’altro, poiché il danno alla salute aveva trovato alfine tutela nel 2059 neutralizzandone le limitazioni risarcitorie in virtù del suo essere diritto provvisto di tutela costituzionale, non era più dilazionabile l’idea che ogni altro diritto che, come la salute, trovi tutela costituzionale, postula identità di tutela alla stregua della medesima norma.
L’applicazione del 2059 da un lato riguadagna(va) per il danno alla salute la qualifica di non patrimonialità, dall’altro lo caricava della piena risarcibilità che nel frattempo esso aveva conseguita mediante l’applicazione del 2043 (Risarcimento per fatto illecito).
La conseguenza della sentenza 372/1994 era ed è che l’interprete si accosta al 2059 in una situazione ermeneutica nella quale può dare ormai per scontato che, in ossequio al 32 Cost., nessuna idiosincrasia legislativa, che non sia la necessità del ricorrere di tutti gli elementi della fattispecie di responsabilità, può limitare il risarcimento in questione.
Allarghiamo ora lo sguardo ad un’altra esperienza giuridica, quella tedesca.
In quel codice civile il danno non patrimoniale è stato a tempo identificato col danno morale.
Ma a cominciare da due sentenze del BGH dell’inizio degli anni ‘90 del secolo scorso, la risarcibilità del danno non patrimoniale, in quanto prescinde dalla consapevolezza dell’offesa da parte del danneggiato, si può dire affermata come conseguenza della lesione della salute in sé considerata.
Se si coniugano le due osservazioni, superamento dei casi determinati dalla legge relativamente al danno biologico, ed estensione della medesima dimensione ad ogni altro diritto che, analogamente alla salute, trovi garanzia nella Costituzione, si giunge alla conclusione che nella persona come valore unitario tutelato nelle sue varie espressioni dalla Carta costituzionale trova fondamento e giustificazione un risarcimento del danno non patrimoniale ormai affrancato dal limite dei casi determinati dalla legge, l’intero danno non patrimoniale che sta oltre il danno morale.