La richiesta di pagamento è una manifestazione di volontà rivolta al conseguimento di una prestazione che al richiedente è dovuta. Non sono necessarie formule sacramentali. Qualsiasi espressione può essere utile, se serve ad esprimere in maniera non equivoca la pretesa del creditore. Per sua intrinseca natura la richiesta è dichiarazione unilaterale ricettizia. Una maggiore complessità la richiesta assume ove sia diretta a provocare la risoluzione automatica di un contratto con prestazioni corrispettive.

E’ necessario che il creditore manifesti espressamente l’intento di conseguire, oltre all’effetto che logicamente deriva da qualsiasi richiesta di tal genere, anche l’effetto ulteriore di provocare o impedire la risoluzione del contratto con prestazioni corrispettive. La manifestazione deve essere inequivocabilmente diretta al conseguimento di entrambi gli effetti.

Si è quindi precisato che la richiesta o intimazione di adempiere (1219) è un atto giuridico unilaterale ricettizio di natura non negoziale. Il requisito della forma scritta non è imposto per qualsiasi richiesta di adempimento, ma soltanto per quelle specifiche intimazioni che sono necessarie, rispettivamente, ai fini della costituzione in mora del debitore e della risoluzione automatica o di diritto di un contratto con prestazioni corrispettive. (1219 e 1454).

La forma scritta richiesta è generica; sono sufficienti gli estremi della scrittura privata. Ai fini dell’esecuzione della prestazione può essere previsto, per patto o sulla base di altri presupposti legali, un termine di scadenza (1183). In tal caso si danno le seguenti possibilità: che il termine sia apposto nell’interesse del debitore ; nell’interesse del creditore; nell’interesse di entrambi. Il creditore non può

Esigere la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a favore del debitore, ma un’eventuale richiesta non è priva di qualsiasi valore giuridico: può produrre effetti dalla data di scadenza (ora per allora). Il creditore può esigere immediatamente la prestazione prima che sia scaduto il termine posto a suo favore: il vantaggio concesso al creditore sta nella possibilità di rifiutare la prestazione che gli sia offerta prima della scadenza, ma resta ferma la possibilità di pretendere il pagamento anche prima della scadenza a lui favorevole.

Il termine può non essere previsto, ma lasciato alla discrezionalità del debitore, quando nel contratto sono apposte le clausole cum voluerit e cum potuerit, che sono legittime nei limiti in cui non rimettano la decisione al totale arbitrio del debitore. Il creditore che intenda esigere la prestazione potrà rivolgersi al giudice il quale fisserà un termine sulla base di un duplice parametro di valutazione: le circostanze; gli interessi delle parti.

Vige allora la regola dell’immediata esigibilità della prestazione con la conseguente facoltà del creditore di procedere alla richiesta subito ovvero in un momento successivo, liberamente scelto. Nel codice non esistono norme specifiche sul luogo della richiesta. La richiesta deve pervenire nel luogo, informalmente indicato come indirizzo, in cui il debitore sia reperibile, ancorché possa trattarsi di luogo diverso da quelli ufficialmente definiti dal codice quale domicilio o residenza.

 

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