In mancanza di diverso accordo il debitore è responsabile dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui egli si sia avvalso al fine di adempiere l’obbligazione (1228). La responsabilità del debitore è diretta: il dolo e la colpa devono essere accertati con riguardo al comportamento degli ausiliari; sono irrilevanti con riguardo al comportamento del debitore, il quale può liberarsi fornendo la prova di essere quanto mai oculato nella scelta delle persone di cui si sia servito per dare esecuzione al suo obbligo.
Una tale regola sembra giustificarsi in virtù della libera scelta del debitore stesso, il quale ha consapevolmente assunto il rischio del comportamento dei suoi ausiliari: l’inadempimento è interno alla sfera economica del debitore (non dipende da una causa estranea 1225). La responsabilità imputata al debitore sembra essere la conseguenza del fatto che egli ha scelto, per eseguire la prestazione dovuta, di ricorrere all’ausilio altrui, ma senza dismettere la posizione di titolare dell’obbligo.
Le conseguenze negative dell’attività organizzativa non possono farsi gravare sul creditore che fa affidamento sull’impegno del debitore né entra in rapporto con altri soggetti: il creditore deve poter contare sulla responsabilità del debitore, tanto più è complessa l’esecuzione di certe prestazioni, come se si trattasse di responsabilità per fatto proprio.
È significativo che il mandatario, il quale, nell’esecuzione dell’incarico, sostituisca a sé altri, senza il consenso del mandante, sia responsabile direttamente del comportamento dell’ausiliario (1717 comma 1). Considerazioni diverse devono farsi con riguardo alla responsabilità che è imputata ai padroni e ai committenti, nel caso di fatto illecito compiuto dai loro domestici o commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti (2049).
Non ha alcun rilievo il comportamento che il padrone o il committente ha tenuto nella scelta dei suoi dipendenti o nella vigilanza degli stessi. Ma l’affinità tra le due ipotesi non può estendersi ulteriormente: la responsabilità del debitore dipende dall’imputazione dell’obbligo inadempiuto alla sua persona. L’ausiliario si atteggia quale strumento impiegato dal debitore per eseguire la prestazione che fa capo a quest’ultimo; del dolo e della colpa del sostituto il debitore risponde come di un fatto proprio.
Nel caso della responsabilità per fatto illecito, la giustificazione della responsabilità del datore di lavoro si rinviene nel rapporto di dipendenza che l’autore del fatto illecito ha nei suoi confronti. All’origine della responsabilità contrattuale vi è pur sempre un problema di determinazione dell’obbligo nel caso di specie: il debitore può sottrarsi alle conseguenze imputabili a coloro dei quali si sia liberamente avvalso al fine di adempiere.
Le disposizioni sulla responsabilità per fatto degli ausiliari ha dato luogo ad una casistica assai ricca, poiché sono sempre più rare le ipotesi in cui l’obbligazione è adempiuta dal debitore in persona. I giudici interpretano in senso ampio sia la nozione di obbligo inadempiuto sia la nozione di ausiliario, nella quale ormai si fanno rientrare anche gli ausiliari autonomi: il mandatario rispetto al mandante; il portiere rispetto al locatore.
Con le clausole di “manleva” il debitore può pattuire un esonero da responsabilità per il fatto degli ausiliari: l’appaltatore si può accordare con il committente nel senso che sarà il subappaltatore, che abbia agito con colpa o con dolo, a rispondere contrattualmente. La clausola di manleva non deve essere confusa con la clausola di esonero o di limitazione della responsabilità contrattuale (1229): la prima influisce soltanto sulla determinazione del soggetto imputabile, ma le regole sulla responsabilità contrattuale restano immutate; la seconda tende ad escludere o a limitare la responsabilità in tutte le direzioni soggettive possibili.