Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede.

Questa regola è collocata tra le regole della interpretazione soggettiva e quelle sulla interpretazione oggettiva e in dottrina si discute ancora se essa faccia parte delle une o delle altre.

a)     Una prima opinione ravvisa nella buona fede fondamentale precetto di lealtà e di chiarezza sul cui presupposto andrebbe interpretato il contratto e in cui verrebbero al sintetizzarsi il momento soggettivo e quello oggettivo.

b)    Altri autori tendono invece ad accentuare il momento soggettivo dell’interpretazione secondo buona fede.

c)     Un terzo orientamento riconduce la buona fede ad un criterio di controllo del contratto.

d)    Altra dottrina, ancora, ravvisa senz’altro nell’ interpretazione secondo buona fede un criterio di integrazione del contratto.

In questa incertezza di opinioni occorre muovere da un dato generalmente riconosciuto e cioè che qui si tratta della buona fede in senso obiettivo o correttezza, ossia della buona fede quale regola di condotta. Occorre anche prendere atto dell’importanza assunta dalla buona fede nell’esercizio dell’autonomia contrattuale: la buona fede è, infatti, richiamata dalla legge in varie occasioni sia nella formazione che nell’esecuzione del contratto.

Questi molteplici richiami rispondono all’idea della buona fede quale principio etico -sociale che impronta tutta la materia contrattuale.

La buona fede non ha un contenuto prestabilito ma è un principio di solidarietà contrattuale che si specifiche dei fondamentali aspetti quello della salvaguardia e della lealtà.

a)    Obbligo di salvaguardia: inteso come dovere di attivarsi per salvaguardare, tutelare la posizione della controparte contrattuale, purché ciò possa essere fatto senza un apprezzabile nocumento dentro l’interesse. In altri termini bisogna avere come fine ultimo non soltanto quello di fare il proprio interesse, ma altresì di salvaguardare, nei limiti del possibile e qualora ciò non implichi uno sforzo notevole, la posizione della controparte.

b)    Obbligo di lealtà: inteso come dovere di non ingenerare nella controparte false aspettative e, per converso, di non speculare sui falsi affidamenti in cui la controparte sia incolpevolmente caduta. In particolare, come rilevato autorevole dottrina l’obbligo di lealtà esprime l’esigenza di tutelare l’affidamento di ciascuna parte sul significato dell’accordo. Il ragionevole affidamento di una parte si determina in relazione a quanto l’altra parte abbia lasciato intendere mediante le proprie dichiarazioni e il proprio comportamento valutati secondo un metro di normale diligenza.

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