L’erede ha diritto a fare riconoscere la sua qualità di erede al fine di agire contro chiunque possieda, senza titolo, dei beni facenti parte del patrimonio ereditario, per ottenerne la restituzione. 533 cc
Il legittimato attivo non deve provare di essere il proprietario dei singoli beni, ma di aver titolo di erede: l’azione è quindi universale.
L’erede che non abbia ancora accettato può esercitare l’azione di petizione per conto di chi spetta al solo fine di recuperare i beni dal terzo possessore senza titolo c.d. legittimato passivo.
Il compratore dell’eredità non è legittimato all’azione in quanto non è erede.
Tale azione prende il nome di petizione di eredità e può essere promossa non soltanto contro chi aveva in precedenza posseduto tali beni vantando la propria qualità di erede, ma anche nei confronti dei suoi aventi causa, salvo i diritti acquistati da terzi in buona fede dall’erede apparente per effetto di contratto a titolo oneroso. Pertanto, se l’erede non riesce a recuperare il bene trasferito, può agire contro l’erede apparente (se in buona fede per errore riteneva di essere erede) per ottenere il valore del bene alienato,) o in caso di malafede anche il risarcimento del danno subito.
Poiché la qualità di erede è imprescrittibile, anche la petizione di eredità è imprescrittibile, tuttavia sono salvi gli acquisti per usucapione maturati dopo l’apertura della successione in favore del terzo possessore 533/2.
Con la petizione di eredità l’attore agisce per il riconoscimento della sua qualità di erede universale contro chiunque possegga o detenga beni dell’eredità senza averne titolo quindi dimostrando che, tali beni al momento dell’apertura della successione facevano parte dell’asse ereditario.
Quindi L’azione ha per oggetto il riconoscimento di erede e la restituzione di beni dell’eredità, diritto che discende dalla sua posizione possessoria che continua quella del de cuius 1146 cc.
Circa l’obbligo di restituzione del terzo, ci si rifà alla disciplina sui diritti e obblighi del possessore nella restituzione della cosa 1148 cc., distinguendo il possesso in buona fede da quello in mala fede.
– L’erede apparente è in buona fede se ha conseguito il possesso dei beni ereditari credendo senza colpa di essere erede 535/3. il possessore di buona fede fa suoi i frutti naturali separati ed i frutti civili maturati fino al giorno della domanda giudiziale 1148/1c. E’ obbligato a restituire i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Qualora abbia alienato i beni non ha l’obbligo di restituirli ma è obbligato a restituire il corrispettivo conseguito 535/2c, per la regola dell’indebito 2038 cc(prescrivibile).
– Comunque, chi possiede senza titolo è in mala fede. L’erede apparente in mala fede deve restituire i beni nello stato in cui li ha ricevuti, compresi i frutti percepiti e quelli che avrebbe potuto percepire usando la normale diligenza.
L’erede apparente può agire per il recupero dei beni ereditari anche nei confronti dei terzi aventi causa, salvo la buona fede del terzo ignaro, che gli fa salvo l’acquisto dall’erede apparente 534/2c. Apparente in quanto avente titolo in un primo testamento noto ma di fatto revocato da un successivo testamento del de cuius ma sconosciuto al momento dell’apertura della successione.
Invece non si parla di erede apparente quando il titolo è fondato su un testamento annullabile, poiché fino all’annullamento il titolo è efficace e fa salvi gli acquisti del terzo in buona fede 1445 cc.
Stessa regola vale nell’ipotesi di delazione sottoposta a condizione risolutiva.
Il terzo in buona fede deve comunque provarla 534/2c, dimostrando concrete circostanze che giustificavano la posizione successoria dell’erede apparente, comunque un apparenza tale da indurre in errore una persona di media diligenza. La buona fede del terzo deve essere incolpevole, nonché, l’acquisto deve essere a titolo oneroso. Inoltre, il diritto del terzo è opponibile al vero erede in quanto l’acquisto dell’erede apparente e del terzo siano stati trascritti prima della trascrizione del titolo del vero erede o della trascrizione dell’azione di petizione 534/3c.
La tutela della trascrizione si estende anche ai terzi acquirenti a titolo gratuito quando la petizione di eredità è proposta e trascritta dopo 5 anni dalla trascrizione dell’acquisto dell’erede apparente o legatario 2652 n.7
L’azione petitoria è imprescrittibile, e diverge dall‘azione di rivendica (a difesa della proprietà) in quanto oggetto della restituzione è il i singolo bene rivendicato, del quale occorre che l’attore dimostri averne la proprietà attraverso una serie di regolari trasferimenti per tutto il periodo necessario all’usucapione. Tuttavia entrambe hanno in comune :
– la restituzione del bene;
– il carattere reale (essendo esperibili erga omnes);
– l’imprescrittibilità.