La liquidazione del danno può avvenire nel giudizio in cui è chiesta la condanna del debitore. Può anche compiersi in una fase diversa del giudizio o in un giudizio separato. È necessario tenere presente che l’obbligazione di risarcimento del danno non è determinata fin dall’inizio in denaro e secondo una misura fissa, ma pur sempre deve convertirsi in una somma determinata. È importante precisare il tempo in cui deve procedersi a tale accertamento.

Occorre rifarsi al tempo in cui sia possibile conseguire il risultato atteso dal creditore né per tramite dell’esecuzione tardiva della prestazione originaria né per tramite di un’esecuzione in forma specifica. la differenza patrimoniale sarà calcolata in un momento che non coincide con ‘inadempimenti in quanto tale ma coincide con l’esclusione, nei termini suddetti, di qualsiasi possibilità giuridica di soddisfare il credito per mezzo dell’adempimento della prestazione. Sul debito di valuta che sarà liquidato dal giudice al termine di una tale valutazione si calcoleranno gli interessi.

A un caso di liquidazione legale del danno in via forfettaria si è già accennato nel trattare gli interessi moratori, i quali sono dovuti dal giorno della mora del debitore senza bisogno che l’attore fornisca alcuna prova di aver sofferto un danno (1224). La prova che grava sul creditore si riferisce soltanto al maggior danno, che comprende il diritto al risarcimento non coperto dagli interessi moratori.

Sono ipotesi di preventiva liquidazione convenzionale e forfettaria dei danni contrattuali da inadempimento o da ritardo la clausola penale e la caparra confirmatoria (1382 e 1385). Nel caso di clausola penale il debitore inadempiente è tenuto a risarcire il danno nella misura fissata nel contratto. Il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore è possibile soltanto se esista un’espressa pattuizione in tal senso; ma è subordinato alla prova, che dovrà essere fornita dal creditore secondo le regole generali.

Nella diversa ipotesi della caparra confirmatoria assume rilievo l’importo in denaro o in altri beni fungibili che una delle parti versa all’altra al momento della conclusione di un contratto con prestazioni corrispettive. Il creditore è risarcito in via automatica senza bisogno di alcuna prova, ma può sempre pretendere i danni ulteriori conseguenti all’inadempimento.

È possibile che la parte non inadempiente insista per l’esecuzione della prestazione, ovvero voglia avvalersi della generale disciplina della risoluzione per inadempimento. La liquidazione del danno avverrà in tal caso nella misura determinata dal giudice; e sulla base delle prove fornite dal creditore danneggiato, secondo le regole generali.

 

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